Entrerà in vigore il 25 settembre 2024 il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 che adotta in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464 la c.d. “Corporate Sustainability Reporting Directive” o CSRD che contiene le nuove regole per la rendicontazione societaria di sostenibilità ed il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.
Il Decreto era previsto già dalla Legge di Delegazione Europea 2023, LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15 (che delega il governo al recepimento di 19 direttive e di adeguamento e 4 regolamenti europei fra cui il Decreto di adeguamento alla revisione europea della Direttiva cancerogeni).
Il Decreto mira a rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario e sostituire la rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.
- Vediamo di seguito quali sono i principi europei che guidano il Decreto,, gli articoli più importanti, le imprese sottoposte all’obbligo di rendicontazione e l’entrata in vigore del decreto in base all’esercizio di rendicontazione.
Nell'articolo
Decreto su Corporate Sustainability Reporting Directive – i principi
Il Decreto di recepimento della direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sostenibility Reporting Directive (CSRD), dovrebbe rafforzare ed estendere gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.
In particolare, la direttiva 2022/2464/UE prevede:
- estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500», gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;
- sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività» ex art. 1, par. 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»).
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 – cosa prevede? Gli articoli
Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 conta 19 articoli: dopo le Definizioni (art.1) dettaglia quali società sono sottoposte al Decreto (art.2). Distingue poi Rendicontazione individuale di sostenibilità (art.3) e Rendicontazione consolidata di sostenibilità (art.4) e la Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi (art.5) e la loro pubblicità (art.6).
Da segnalare l’articolo 8 sulla Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (ai contenuti del Decreto) da parte del revisore abilitato. In articolo 10 le responsabilità e le sanzioni degli amministratori delle società tenute agli obblighi informativi sulla sostenibilità. L’articolo 17 detta la scadenza temporale di entrata in vigore delle nuove disposizioni in base agli inizi di esercizio di rendicontazione.
Vediamo di seguito quali società sono interessate dal Decreto.
Quali società sono sottoposte all’obbligo di rendicontazione della sostenibilità?
In base all’articolo 2 , il Decreto si applica alle società costituite nella forma giuridica della
- società per azioni
- società in accomandita per azioni,
- società a responsabilità limitata
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
- imprese di assicurazione (di cui all’art.88 comma 1 e 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209);
- enti creditizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1),del regolamento (UE) n. 575/2013.
Non rientrano fra i soggetti obbligati alla rendicontazione ai sensi del Decreto:
- la Banca d’Italia;
- specifici prodotti finanziari;
- le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.
- Cassa depositi e prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società sulle quali essa esercita attività di direzione e coordinamento, e alle società sulle quali queste ultime esercitano tale attività.
Rendicontazione individuale e consolidata di responsabilità: cosa sono e quali sono le differenze
Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 distingue la Rendicontazione individuale (art.39 di sostenibilità da quella soncolidata: quali sono le differenze?
La Rendicontazione individuale riguarda le imprese definite all’art.2 e le PMI quotate chiamate a includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
La Rendicontazione consolidata riguarda le imprese che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni: dovranno includere anch’esse in un’apposita sezione della relazione sulla gestione, le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Esercizi di rendicontazione e date di esercizio
Inizio di esercizio | Soggetti interessati |
---|---|
1° gennaio 2024 o data successiva | 1) Imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti medi nell’esercizio. 2) Enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti medi nell’esercizio su base consolidata. |
1° gennaio 2025 o data successiva | 1) Imprese di grandi dimensioni diverse da quelle del punto precedente. 2) Società madri diverse da quelle del punto precedente. |
1° gennaio 2026 o data successiva | 1) Piccole e medie imprese quotate (escluse le micro-imprese). 2) Enti piccoli e non complessi secondo l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate (escluse micro-imprese). 3) Imprese di assicurazione e riassicurazione captive, secondo la Direttiva 2009/138/CE, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate (escluse micro-imprese). |
1° gennaio 2028 o data successiva | Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a partire da questa data. |
Rendicontazione di sostenibilità: le modifiche al quadro normativo
Il Decreto modifica il quadro normativo italiano attualmente esistente sugli obblighi di rendicontazione, in particolare apporta modifica al:
- decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (abrogato);
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (vedi art.9);
- testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (vedi art.12);
- codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (vedi art.13);
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (vedi art.14);.
Rendicontazione di sostenibilità: le modifiche in vista, gli enti preposti alla vigilanza
Il Decreto che recepisce la Direttiva prevede alcune modifiche agli enti preposti alla vigilanza:
- la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine;
Prevista anche la modifica agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
- il Ministero dell’economia e delle finanze e la CONSOB disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
Infine, il Decreto disciplina forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
Cos’è la Corporate Sustainability Reporting Directive
La direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, abbreviato CSRD) ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese.
In vigore il 5 gennaio 2023, dovrà essere attuata in Italia entro il 6 luglio 2024 attraverso apposito decreto. Il 18 marzo 2024 si è esaurita la consultazione pubblica aperta dal Ministero dell’Economia.
Inserite nel Green Deal europeo, le nuove regole sulla CSRD garantiranno che gli investitori e le altre parti interessate abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per valutare l’impatto delle aziende sulle persone e sull’ambiente e che gli investitori possano valutare i rischi e le opportunità finanziari derivanti dai cambiamenti climatici e da altre questioni di sostenibilità. Infine, ridurranno i costi di rendicontazione per le imprese nel medio-lungo termine armonizzando le informazioni da fornire.
Le aziende soggette alla CSRD dovranno rendicontare secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Gli standard sono stati sviluppati dall’EFRAG, l’European Financial Reporting Advisory Group, un organismo indipendente che riunisce diverse parti interessate.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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