In questo approfondimento vediamo qual è la normativa nazionale di riferimento per i lavori su piattaforma in attesa dell'arrivo della Direttiva europea che disegnerà un nuovo quadro di tutele a cui conformarsi.
Tutto quello che c'è da sapere sulle norme del Jobs Act a quali lavoratori si applicano le normative italiane e quali sono i diritti del lavoratore su piattaforma e gli obblighi del committente. Infine, studi e ricerche sugli aspetti di salute e sicurezza relative ai lavoratori digitali.
- Rider e lavoratori digitali: la normativa italiana
- Comunicazioni per i riders: la normativa
- Compenso per il lavoro digitale: basta la contrattazione collettiva
- Lavoratori su piattaforma: ricerche e approfondimenti
Rider e lavoratori digitali: la normativa italiana
In Italia il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” ha esteso le tutele del lavoro (assicurazione infortuni/malattie e salute/sicurezza sul lavoro) ai lavoratori che eseguono la prestazione lavorativa su piattaforma (anche) digitale imponendo ai datori di lavoro di queste imprese il rispetto delle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza e degli adempimenti assicurativi INAIL.
Per farlo, il Decreto modificò il Jobs act nell’art.2 del D.Lgs. n.81/2015 estendendo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (così come regolato nel Decreto) anche “qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Dopo il Capo V del Jobs Act venne poi aggiunto un Capo ulteriore, “Capo V-bis – Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” e tre successivi articoli: art.47 bis, ter e quater.
Cosa prevede il Jobs Act per il lavoro su piattaforma
in Italia, il lavoro mediante le piattaforme digitali, è dunque ora disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 che - con particolare riferimento ai ciclo-fattorini (c.d. riders) - attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che l'attività sia riconducibile alla nozione generale di etero-organizzazione (art. 2), ovvero a quella di lavoro autonomo (art. 47 bis), ferma restando la possibilità che l'attività sia invece qualificabile come prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del Codice Civile).