I rifiuti derivanti dalla gestione del verde, in particolare sfalci e potature sono rifiuti? Si applica la Direttiva rifiuti e tali scarti sono considerabili sottoprodotti? A quali condizioni per la Legge italiana si costituisce un deposito temporaneo di questi rifiuti?
A rispondere è la Commissione europea (Direzione Ambiente) ed il MASE attraverso la propria Direzione ambiente in occasione di alcuni interpelli presentati fra 2023 e 2024.
- Ricostruiamo la normativa europea e la nazionale anche grazie alle risposte ad interpello presentate al MASE.
Nell'articolo
Sfalci e potature: si applica la disciplina europea?
La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti definisce come “rifiuto” all’art.3 “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. E all’articolo 2 fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Sfalci e potature sono sottoprodotti?
Nella risposta all’interpello presentato ai Servizi della Commissione europea nel 2024, si chiede: “Tali rifiuti sono considerabili come frutto di un processo di produzione?”
Ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1, la Commissione Europea (Direzione Generale Ambiente) ritiene che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.
Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.
L’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti’:
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Residui dalla manutenzione del verde e produzione di compost e biogas
In occasione dell’Interpello (presentato con lettera n° 0031612) del 20 febbraio 2024, la Direzione generale Ambiente presso la Commissione confermano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.
Sfalci e potature: la normativa italiana
Per quanto riguarda la disciplina italiana relativa alla manutenzione del verde, i provvedimenti principali da ricordare sono contenuti nella
- LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato “Agricoltura” 2016)
- Accordo Conferenza Stato – Regioni del 22/02/2018
- D.Lgs n. 116/2020 – Pacchetto economia circolare.
Collegato Agricoltura: chi può occuparsi del verde pubblico?
La LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 che dettava “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,” all’articolo 12 prevedeva che l’attività di manutenzione del verde pubblico o privato fosse esercitata solo
- dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
In base al comma 2 le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato.
Formazione per il manutentore del verde
L’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2018 approva lo standard professionale e formativo di manutentore del verde in attuazione dell’art.12 – comma 2 – della legge 28/07/2016, n. 154.
Sfalci e potature sono rifiuti per la Legge Italiana?
Il D.Lgs n. 116/2020, che fa parte del Pacchetto Economia Circolare del 2020 ha inserito la nuova definizione di rifiuti urbani nell’art. 183 precisando, al comma 1, lettera b ter), che sono urbani, fra gli altri
- rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, specificando che la definizione di rifiuti urbani – che non includono i rifiuti della produzione;
dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione – rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.
Rientrano dunque fra i rifiuti “urbani” anche i
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi,
- rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni e gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 dell’art.183.
Deposito temporaneo di sfalci e potature: come identificarlo
In occasione di un Interpello presentato il 2 aprile 2023 dal comune di Brovello-Carpugnino, la Direzione generale ambiente del Ministero dell’Ambiente ha invece chiarito sulla nozione di “deposito temporaneo” di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde ai sensi dell’art.185-bis del D.Lgs. n.152/2006 (Testo unico Ambiente – TUA).
In particolare, il Comune chiedeva se il deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale. Si chiedeva anche se il Comune dovesse identificare un’area verde lontana dalle abitazioni, dove avrebbe la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde, secondo il disposto dell’art. 185-bis, D.lgs. 152/2006, e chiamare, ove necessario, per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto, la ditta affidataria del servizio di raccolta.
A quali condizioni sussiste un deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde?
La Direzione Ambiente presso il MASE nella risposta ad Interpello richiama l’art. 183 comma 1, lettera bb) del TUA che definisce il “deposito temporaneo prima della raccolta” come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”.
Il 185-bis definisce le condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
Cosa si intende per luogo di produzione dei rifiuti (derivanti dalla gestione del verde)?
Quindi, ribadisce la Direzione Ambiente del MASE per “luogo di produzione dei rifiuti” deve intendersi l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
E richiama la giurisprudenza che per “luogo di produzione dei rifiuti”, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, suggerisce
- che deve intendersi “non (…) solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione” (Cass. Pen.,sez. III, 22/09/2015, n. 41056).
- per luogo di produzione, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, “deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza” (Cass. Pen.,31/3/2017, n. 16441).
Pertanto, per poter qualificare un sito come “luogo di produzione dei rifiuti”, è necessario che si tratti, alternativamente, del luogo ove gli stessi sono stati materialmente prodotti ovvero di un luogo a quest’ultimo funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti. In quest’ultima ipotesi, è necessario che sussistano i requisiti della “disponibilità” del luogo da parte del produttore e del “collegamento funzionale” tra i siti, oltre alla presenza dei necessari presidi di sicurezza.
Si può identificare un’area di deposito del verde
Quanto, infine, alla possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, la Direzione generale Ambiente MASE ammette tale possibilità purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis.
Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente
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La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
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Edizione: ottobre 2021 (III ed.)
-
Vademecum dell’ambiente
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Edizione: maggio 2020 (IV ed.)
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Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata
Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
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Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali
Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po
Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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