Ricostruzione post calamità sisma

Legge Ricostruzione post calamità: gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori

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All’esame della Camere il disegno di legge “Ricostruzione Post-Calamità” che prevede una disciplina quadro in materia di ricostruzione post-calamità e contiene anche modifiche al Codice di protezione Civile (D.Lgs. n.1/2018).

Il provvedimento è ancora all’esame delle Camere: l’VIII Commissione, che nel corso dell’esame in sede referente ha approvato diverse modifiche al testo, ne ha concluso l’esame nella seduta del 9 ottobre 2024,.

Al suo interno compaiono alcuni richiami alla sicurezza dei lavoratori dei cantieri di ricostruzione con obblighi specifici a carico delle imprese affidatarie o esecutrici,.

Disegno di Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità: cosa prevederà

Il disegno di legge all’esame dell’Assemblea (A.C. 1632-A) è composto (al momento) da 28 articoli, così suddivisi:

  • Capo I (artt. 1-7), recante i principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità;
  • Capo II (artt. 8-17) sulle misure per la ricostruzione;
  • Capo III sulle misure per la tutela ambientale (artt. 18-19),
  •  Capo IV (artt. 20-26) sulle disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo
  • Capo V (artt. 27-28) recante le disposizioni transitorie e finali.

La Legge quadro disciplina (art.1) il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Disciplina (art.2) i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi (art.3) e la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

In particolare, la Legge Quadro in arrivo sulla ricostruzione post calamità regola disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata (art.9) e del patrimonio pubblico danneggiato (art.13).

Gli aspetti di sicurezza sono trattati più nello specifico all’art.22 della Legge Quadro.

Tutele di salute e sicurezza dei lavoratori delle aree soggette a ricostruzione

All’articolo 22 (Tutela dei lavoratori) sono contenute alcune previsioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Si fa espresso riferimento agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione: tali attività per le quali sia attivato un Contributo devono essere

  • sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche;
  • avere un trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali – sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • avere un DURC in regola per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati.
  • Stipula con le parti sociali, presso le prefetture interessate, di appositi protocolli di legalità, per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e prevedere l’istituzione di un tavolo permanente.

Obblighi delle imprese affidatarie nei luoghi in ricostruzione

L’articolo 22 prevede anche obblighi a carico delle imprese affidatarie o esecutrici, a tutela dei lavoratori, sia in materia di iscrizione e versamento degli oneri contributivi che di sicurezza.

Per gli aspetti di salute e sicurezza si parla di garantire una sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti (affidando alle organizzazioni sindacali la possibilità di definire i requisiti minimi alloggiativi), e di identificazione dei propri dipendenti. Le impese dovranno anche comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.

Identificazione dei lavoratori nei luoghi oggetto di ricostruzione

A tal proposito nel comma 6 si precisa che le imprese in questione sono inoltre tenute a fornire ai propri dipendenti un badge contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

Si richiama a riguardo quanto previsto

  • dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile,
  •  e dall’articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della legge 13 agosto 2010, n. 136 (legge contro le Mafie).
  • Dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che impone ai datori di lavoro di munire i lavoratori dipendenti delle suddette tessere personali di riconoscimento e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro.

Entrambe le normative prevedono che tale tessera di riconoscimento sia corredata di:

  • fotografia;
  • generalità del lavoratore;
  • indicazione del datore di lavoro;
  • data di assunzione;
  • in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Testo Unico di Sicurezza 81/2008Legge Antimafie 2010Legge contro il Lavoro nero 2006
Articolo 18
D.Lgs. n.81/2008
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente del Testo unico di sicurezza
Art. 5
legge 13 agosto 2010, n. 136
(Identificazione degli addetti nei cantieri)
Art. 36-bis
(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) del DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223
1.
lettera u)
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.

3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

La Legge sulla Ricostruzione post calamità ha comunque diversi aspetti di tutela ambientale che affronteremo nella prossima notizia!

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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