A partire dal 18 novembre 2024 sarà possibile esercitare il proprio Diritto di Opposizione all’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico con dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020. Lo riporta un Comunicato del Ministero delle Finanze in Gazzetta dell’8 novembre scorso ed un Avviso sul sito internet del sistema Tessera Sanitaria.
Con DECRETO 22 ottobre 2024, il Ministero ha anche apportato modifica alla disciplina del diritto di Opposizione previsto all’articolo 5-bis del decreto 4 agosto 2017.
- In cosa consiste il Diritto di Opposizione al pregresso e quali modifiche sono intervenute nel 2024?
Nell'articolo
Cos’è il Fasciolo sanitario elettronico
Il Fascicolo sanitario elettronico – FSE, è uno strumento introdotto con il Decreto Crescita DL 179/2012 e successivamente regolamentato con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2015, n. 178 e infine, come Fasciolo sanitario 2.0 dal DECRETO 7 settembre 2023 del MINISTERO DELLA SALUTE.
A partire dal 19 maggio 2020, è alimentato, in maniera continuativa e tempestiva dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie, anche privati, che prendono in cura il cittadino, con i dati degli eventi clinici relativi all’assistenza sanitaria da te ricevuta: attestazioni vaccinali anti-COVID-19, promemoria di prenotazione visite, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissioni ospedaliere, profilo sanitario sintetico, consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti, prescrizioni farmaceutiche, piani diagnostico-terapeutici.
Contiene quindi la storia clinica personale, rendendo disponibili le informazioni e i documenti prodotti dal Sistema Sanitario Nazionale da medici e operatori sanitari anche di strutture diverse (ASL, Aziende Ospedaliere, medici di famiglia e pediatri, ecc.) e da strutture sanitarie private. Contiene ad esempio referti, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutto il materiale che descrive i tuoi eventi clinici.
Diritto di Opposizione al pregresso: cos’è e cosa significa
Per quanto riguarda il Fascicolo sanitario elettronico – FSE, l’articolo 11 del decreto legge n.34/2020 ha previsto che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto (19 maggio 2020), il caricamento dei dati sul FSE avvenga in maniera automatica, con conseguente eliminazione del “consenso all’alimentazione” previsto dalla normativa precedente.
Con Decreto 7 settembre 2024, all’art.27 si è fondato il diritto di opposizione all’acquisizione automatica dei dati e documenti sanitari generati da eventi clinici antecedenti al 19 maggio 2020: l’assistito può esercitare il diritto di opporsi all’alimentazione del FSE tramite il servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso”.
L’assistito accede al servizio on line “FSE-Opposizione al pregresso” con strumenti di identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
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Fasciolo sanitario 2.0: chi può Opporsi al pregresso
Possono esercitare il diritto di opposizione al Pregresso, i cittadini con assistenza sanitaria o stranieri temporaneamente presenti in Italia.
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Quando un assistito può opporsi al Pregresso?
In abse alle modifiche introdotte nel 2024 si specifica che “Entro trenta giorni dal compimento della maggiore eta’, l’assistito puo’ esercitare il diritto all’opposizione al pregresso secondo le modalita’ di cui al comma 2 del presente articolo.»;
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Come esercitare il diritto di opposizione al pregresso?
Per esercitare il Diritto è a disposizione il servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso” consente all’assistito di opporsi al caricamento nel proprio FSE dei dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale antecedenti al 19 maggio 2020.
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In che modo esercitare il Diritto di Opposizione al pregresso?
L’opposizione al caricamento di dati e documenti generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale antecedenti al 19 maggio 2020 va effettuata attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria all’indirizzo www.sistemats.it.
Il servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso” è stato riaperto a partire dal 18 novembre -
Fasciolo Sanitario e Opposizione: possibile cambiare idea?
La scelta può essere revocata e nuovamente registrata nel SistemaTessera Sanitaria più volte. Il sistema selezionerà l’ultima indicazione caricata cronologicamente.
Il mancato accesso al servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso” o l’accesso al servizio senza registrare la propria opposizione comporterà il caricamento automatico dei propri dati e i documenti sanitari disponibili e antecedenti al 19 maggio 2020 nel FSE. -
Fascicolo sanitario elettronico e Diritto di opposizione al pregresso: dove trovare tutte le informazioni?
Suggeriamo la seguente pagina del Ministero della Salute per trovare tutte le informazioni sulla procedura da seguire per esercitare il diritto di Opposizione al pregresso.
Diritto di Opposizione al Pregresso: la normativa – aggiornamenti
Il decreto 11 aprile 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2024, n. 93 ha aggiornato la disciplina del Fasciolo sanitario digitale aggiungendo l’art. 5-bis al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4
agosto 2017.
La modifica ha incluso la possibilità di opposizione all’alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) tramite una specifica funzionalità del Sistema tessera sanitaria prevedendo l’attivazione di questo servizio e
Opposizione al Pregresso: le novità dal 18 novembre 2024
Come abbiamo visto dal 18 novembre 2024 sarà di nuovo possibile esercitare il proprio Diritto di opposizione al pregresso per l’acquisizione dei dati nel Fasciolo sanitario elettronico.
Con DECRETO 22 ottobre 2024, il Ministero ha anche apportato modifica alla disciplina del diritto di Opposizione previsto all’articolo 5-bis del decreto 4 agosto 2017 che ha regolato l’interoperabilita’ del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) .
Ecco le novità introdotte
- Il Ministero dell’Economia nel Decreto 22 ottobre 2024 ha aggiornato il Disciplinare tecnico per l’Opposizione al pregresso (contenuto all’Allegato 1 che sostituisce di fatto l’allegato E del decreto 4 agosto 2017) e l’Informativa al trattamento dei dati personali per l’opposizione all’alimentazione automatica del FSE ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (contenuta all’Allegato 2 che sostituisce di fatto l’allegato G del decreto 4 agosto 2017).
- Ha ulteriormente estesa la funzionalità del Sistema tessera sanitaria disponibile ora anche per le persone con codice fiscale ovvero codice STP che non siano piu’ assistiti del Servizio sanitario nazionale, con la modalità prevista nel nuovo comma 2-bis all’articolo 5-bis del del decreto 4 agosto 2017.
Cosa prevede il nuovo comma 2-bis?
In base al nuovo comma introdottosi permette di opporsi al pregresso entro 30 giorni dalla riattivazione dell’Assistenza al Servizio Sanitario presso la ASL della Regione di assistenza
«2-bis. Per le sole persone di cui al comma 1-bis, per le quali non risulti essere stata espressa in precedenza l'opposizione al pregresso ovvero la relativa revoca ai sensi del presente articolo, e' prevista la possibilita' di esercitare l'opposizione entro trenta giorni dalla riattivazione dell'assistenza al Servizio sanitario nazionale, recandosi alla ASL della regione di assistenza individuata quale intermediaria per la presentazione della opposizione secondo le modalita' di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo. Di tale facolta' deve essere data da parte delle ASL al soggetto che riattiva l'assistenza apposita informazione circa i termini e le modalita' per l'esercizio di tale diritto. 2-ter. Entro trenta giorni dal compimento della maggiore eta', l'assistito puo' esercitare il diritto all'opposizione al pregresso secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo.»; d) al comma 7, le parole «Scaduto il termine previsto dal comma 1» sono sostituire dalle seguenti parole «Scaduti i termini previsti dai commi 1 e 2-bis e 2-ter».
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