impianti fotovoltaici in zone agricole

Interpello su impianti fotovoltaici in zona agricola: il parere del MASE

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un parere in merito ad un interpello ambientale posto dal Comune di Enna in materia di impianti fotovoltaici in zona agricola.

In quali zone è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici?

L’Amministrazione comunale con riferimento al D.Lgs. 199/2021 (art. 20, comma 8) ha chiesto chiarimenti relativamente al caso in cui “l’area sulla quale debba essere installato l’impianto fotovoltaico ricada in zona agricola e non vi sia la presenza di alcun vincolo o la stessa non sia ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”.

In particolare l’Ente pone il quesito (prot. n. 191907 del 23/11/2023) per comprendere se la specifica situazione illustrata ricada:

  • nell’ipotesi di cui alla lettera c) quater,
  • in quella contemplata dalla lettera c) ter
  • o, in ogni caso, se quanto previsto dalla lettera c) quater suddetta costituisca un’ipotesi residuale di area idonea da utilizzare allorquando non ricorrano le ipotesi previste dalle lettere precedenti del precitato comma 8, con la conseguenza di poter considerare area idonea la zona agricola che non rispetti le distanze previste dalla lettera c) ter del predetto comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021.

Il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

La risposta del dicastero all’istanza formulata, specifica quanto segue:

«In via preliminare, stante la tematica oggetto dell’interpello, si rammenta che con il recente intervento normativo avvenuto ad opera del DL 15 maggio 2024, n. 63 è stato introdotto (con l’art. 5, comma 1) il comma 1-bis all’art. 20 che statuisce che: “l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a) [dell’art. 20 ndr], limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR”.

Installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zona agricola

Per un impianto fotovoltaico con moduli a terra in zona agricola pertanto si dovrà tener conto delle disposizioni della norma sopra citata.

Le aree idonee all’installazione degli impianti

Al fuori dei casi contemplati dal comma 1 bis dell’art. 20, laddove un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola, dal tenore della norma di cui all’art 20 comma 8 del D.lgs 199/2021 si evince che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, possono considerarsi idonee le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.

Sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 che abbiamo entrambi i requisiti di non essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo».

Gli interpelli in materia ambientale

  1. In cosa consiste l’Interpello ambientale?

    L’istituto dell’interpello ambientale, regolato dall’art 3 septies del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), consente – ai soggetti individuati al primo comma dell’articolo stesso – di inviare, al Ministero dell’Ambiente, istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale.
    La norma prevede che la risposta alle istanze sia fornita entro 90 giorni dalla data della loro presentazione.
    Il medesimo articolo precisa altresì che “le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza.

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Redazione InSic

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