Regolamento Ue sui rating ESG

Rating ESG: in vigore il nuovo Regolamento UE 2024/3005

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Il 12 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/3005, adottato il 27 novembre 2024, che definisce nuove regole per garantire trasparenza, integrità e affidabilità nelle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).

Questo regolamento, che modifica i precedenti regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859, è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, con applicazione effettiva a partire dal 2 luglio 2026.

Obiettivi del Regolamento europeo per le attività di rating ESG

Il Regolamento mira a:

  • rafforzare l’integrità e la trasparenza dei rating ESG.
  • migliorare la comparabilità e la qualità delle valutazioni ESG.
  • contrastare fenomeni di greenwashing e altri tipi di disinformazione come il social washing, introducendo specifici obblighi di trasparenza.

Questa normativa rappresenta un passo decisivo nell’ambito dell’agenda europea sulla finanza sostenibile, contribuendo al buon funzionamento del mercato interno e proteggendo consumatori e investitori.

Campo di applicazione del Regolamento Ue 2024/3005

Le nuove regole riguardano i fornitori di rating ESG che operano nell’UE, inclusi:

  • coloro che pubblicano i rating online o tramite abbonamenti per aziende finanziarie regolamentate.
  • enti al di fuori dell’UE che distribuiscono i rating a imprese, istituzioni o autorità pubbliche nell’Unione.

Sono invece esclusi i rating ESG di carattere privato o utilizzati esclusivamente per scopi interni.

  1. Cosa si intende per rating ESG?

    Il rating ESG è un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance.

  2. Chi è un fornitore di rating ESG?

    Il fornitore di rating ESG è una persona giuridica le cui attività comprendono l’emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale.

Requisiti per i fornitori di Rating ESG

I fornitori stabiliti nell’UE dovranno ottenere un’autorizzazione dall’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e sottoporsi alla sua vigilanza. Dovranno inoltre garantire la trasparenza delle metodologie e delle fonti di dati utilizzate.

Per i fornitori di rating non europei che intendano operare nell’UE, saranno necessarie misure come:

  • avallo da parte di un fornitore autorizzato nell’UE.
  • inclusione nel registro europeo dei fornitori, previa decisione di equivalenza normativa.

Un ulteriore aspetto chiave introdotto dal regolamento è il principio della separazione tra attività commerciali per evitare possibili conflitti di interesse.

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Redazione InSic

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