La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro è uno strumento importantissimo per prevenire infortuni e garantire ambienti di lavoro sicuri. Il D.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di adottare una segnaletica chiara ed efficace per indicare pericoli, prescrizioni o divieti. In questo articolo analizziamo le tipologie di segnali, i colori normati e gli adempimenti in materia di informazione e formazione dei lavoratori.
Nell'articolo
Normativa per la segnaletica di sicurezza sul lavoro
Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 dà attuazione alla direttiva 92/58/CEE, in materia di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, che precedentemente non era stata riportata nel testo del D.Lgs. 626/94 ma era stata successivamente recepita in un autonomo testo di legge, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Le disposizioni oggetto del decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Per tali contesti sono previsti decreti attuativi specifici. Di questi, ad oggi è stato emanato solo il Decreto interministeriale 4 marzo 2013, contenente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La segnaletica di sicurezza nel D.Lgs. 81/08: definizione
L’art. 162 del D.Lgs. 81/2008 fornisce innanzitutto una definizione di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da intendersi come: “segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”.
La norma distingue e definisce anche i seguenti segnali di:
- divieto,
- avvertimento,
- prescrizione,
- salvataggio o di soccorso,
- informazione, gestuale, ecc.
Gli obblighi per il datore di lavoro
L’art. 163 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro – ove i risultati della valutazione stabiliscano che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva – debba fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, che deve risultare conforme alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/08.
Regolazione del traffico all’interno dell’impresa
Il comma 3, dell’art. 163, D.Lgs. 81/08, prescrive che il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, debba fare ricorso – se del caso – alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale e, comunque, fatto salvo quanto previsto nell’Allegato XXVIII che stabilisce dettagliatamente la tipologia dei segnali da apporre per gli ostacoli, i punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.
Informazione e formazione di RLS e lavoratori
L’art. 164 del D.Lgs. 81/08 stabilisce il diritto del RLS e dei lavoratori di essere informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata e di ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza.
I requisiti specifici della segnaletica di sicurezza
L’Allegato XXIV del D.Lgs. 81/08 indica i requisiti specifici della segnaletica di sicurezza, descrivendo le diverse possibili destinazioni d’uso.
In particolare, si definisce che esistono due tipologie di segnalazione ovvero:
- la segnalazione permanente: riguarda la segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo, o quella che serve ad indicare l’ubicazione e l’identificazione dei mezzi di salvataggio o di pronto soccorso, o del materiale e delle attrezzature antincendio; nonché quella presente su contenitori e tubazioni, o relativa a rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone, o alle vie di circolazione;
- la segnalazione occasionale: riguarda la segnaletica che viene utilizzata in caso di pericolo per richiamare le persone ad un’azione specifica (es. sgombero urgente); è effettuata attraverso segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
È necessario e importante valutare, qualora alcuni lavoratori presentino limitazioni delle capacità uditive o visive (anche a causa dell’uso di dispositivi di protezione individuale come: otoprotettori, maschere ecc.), l’adozione di adeguate misure supplementari o sostitutive.
Colori segnaletica di sicurezza e significato
Il codice relativo ai colori della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro prevede quanto segue:
- rosso: il colore rosso corrisponde ai segnali di divieto, pericolo o allarme e indica materiali e attrezzature antincendio;
- giallo: il colore giallo è utilizzato per i segnali di avvertimento;
- azzurro: il colore azzurro è utilizzato per i segnali di prescrizione;
- verde: il colore verde è utilizzato per i segnali di salvataggio, di soccorso, o per indicare una Situazione di sicurezza.
Manutenzione e controllo della segnaletica
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati, riparati e, ove necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.
I cartelli segnaletici: forma, colore, pittogrammi
In merito ai cartelli segnaletici, la loro forma e il loro colore sono definiti al punto 3 dell’Allegato XXV del D.Lgs. 81/08, che per maggiore chiarezza, ne riporta i pittogrammi.
La norma consente di differire “leggermente” dalle figure riportate al citato punto 3 o di includere – rispetto ad esse – un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco.
Quali sono le forme richieste per i cartelli di sicurezza?
Il codice relativo alle forme dei cartelli di sicurezza prevede quanto segue:
- Cartelli di divieto: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
- Cartelli di avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
- Cartelli di prescrizione: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
- Cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
- Cartelli per le attrezzature antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Criteri di scelta e collocazione dei cartelli
In merito alle loro condizioni d’impiego, si precisa che i cartelli vanno collocati – in condizioni di buona illuminazione – tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale. In particolare dovranno essere posti all’ingresso alla zona interessata, in caso di rischio generico, o nelle immediate adiacenze di un rischio specifico.
Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina della segnaletica di sicurezza sul lavoro
L’art. 165 del D.Lgs. 81/2008 indica le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti per le inadempienze alle specifiche disposizioni richiamate.
In particolare la normativa prevede:
- L’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’obbligo di ricorrere alla segnaletica conforme alle prescrizioni di sicurezza indicate negli Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008, ove necessaria in base ai risultati della valutazione dei rischi o per fornire, ove opportuno, indicazioni relative a determinate situazioni di rischio, nonché per regolare la circolazione interna all’impresa o unità produttiva (art. 163). La stessa sanzione si applica, ai sensi del comma 2 dell’art. 165 del D.Lgs. 81/2008, per la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza definiti dai medesimi allegati.
- L’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per non aver provveduto ad erogare la prevista informazione al RLS ed ai lavoratori sulle misure da adottare in merito alla segnaletica all’interno dell’impresa, ed una formazione adeguata ai lavoratori sotto forma di istruzioni precise sul significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire (art. 164).
Approfondimenti e temi correlati
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore