Assicurazione rischi catastrofali

Rischi catastrofali: nuovo decreto su modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione

44 0

Pubblicato in Gazzetta ufficiale, del 27 febbraio 2025, il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18, Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il provvedimento entrerà in vigore il 14/03/2025.

Campo di applicazione

Il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 fornisce – all’art. 1, comma 1, lett. a) – la definizione di “assicurato” ovvero, il soggetto che deve stipulare, entro il 31 marzo 2025, una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali e calamità naturali.

  • Assicurato: l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (n.d.r. imprenditori agricoli), per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Beni aziendali assicurabili

Sono oggetto di assicurazione (art. 1, comma1, lett. b):

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

Eventi catastrofali e calamitosi: definizione

Il nuovo Decreto, all’art. 3, fornisce le definizioni dettagliate degli “Eventi calamitosi e catastrofali”, ovvero:

  • alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Esclusione delle coperture

All’art. 1, comma 3 il provvedimento specifica chiaramente le esclusioni dalla copertura assicurativa:

“La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:

  • a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione”.

Entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato

Il testo del Decreto, all’art. 6, prevede inoltre che:

  • per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
  • stante l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto in esame, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Adeguamento delle polizze assicurative

L’adeguamento dei testi di polizza, alle previsioni di legge, dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in esame.

Per tutte le polizze già attive, l’adeguamento avverrà “a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse” (art. 11).

Per saperne di più

Arricchisci le tue conoscenze sulla valutazione dei rischi catastrofali in azienda, con il corso di formazione dell’Istituto Informa:

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore