Affidamento di beni e servizi: online l’Albo fornitori del Dipartimento VV.F.

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Il portale dei vigili del fuoco mette a disposizione un Albo a disposizione degli operatori economici, chiamati a iscrivervi, da consultare per gli affidamenti di lavori, beni, servizi e servizi di ingegneria e architettura. Ecco come funziona l’iscrizione all’albo e le verifiche sulle autodichiarazioni.

Con Decreto dipartimentale n.27 del 06/02/2018 è stato adottato il Regolamento per l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco degli operatori economici (Albo) da consultare per gli affidamenti di lavori, beni, servizi e servizi di ingegneria e architettura che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, si riserva di utilizzare per l’individuazione di soggetti idonei, ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs.del 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

L’Albo prevede tutti i settori indicati; attualmente sono disponibili le sezioni relative a forniture di beni e servizi. Con successivo avviso, sarà comunicata la disponibilità delle ulteriori sezioni. Gli operatori interessati all’iscrizione sono tenuti a compilare l’apposita istanza esclusivamente in via telematica, secondo le modalità e con le forme indicate dal regolamento e dai relativi allegati, disponibili sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicartici – bandi pubblicati successivamente al 25 maggio 2018 – avviso di formazione Albo.

In particolare, la richiesta di iscrizione all’albo si compone di due fasi: una prima fase di registrazione preliminare al portale FOL – Fornitori OnLine” del Dipartimento, in cui l’operatore economico fornisce le proprie generalità e stabilisce le credenziali di accesso, ossia un account di posta elettronica come username ed una password, ed una seconda fase di iscrizione all’albo, in cui l’operatore deve rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione stessa.

I requisiti di ammissione sono indicati nell’art. 5 del Decreto dipartimentale sopracitato. Per le verifiche sulle autodichiarazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 36, co.5 del Codice. In conformità del D.lgs. n.101/2019 e del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i. per le parti ancora applicabili, il trattamento dei dati e delle informazioni, che vengono comunicati o acquisiti, è effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’Albo.

Redazione InSic

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