Appalti pubblici europei: campi d’applicazione del nuovo Pacchetto Direttive

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Entrate in vigore il 17 aprile, le tre direttive europee in materia di appalti pubblici, regolano procedure d’appalto per concorsi di progettazione, nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e per l’aggiudicazione dei contratti di concessione


Sono entrate in vigore il 17 aprile 2014 le tre nuove direttive in materia di appalti pubblici, pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014.

Il nuovo pacchetto di direttive comprende:
– la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione (che abroga la direttiva 2004/18/CE);
-la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE;
-la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

Vediamo nel dettaglio, come si applicano le nuove disposizioni europee.

La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE detta nuove previsioni per le procedure degli appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione indetti da amministrazioni aggiudicatrici, il cui valore è stimato come non inferiore a:
a) 5.186.000 Euro per gli appalti pubblici di lavori;
b) 134.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 207.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750.000 Euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Le disposizioni non si applicano ad appalti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, e ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

La Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, stabilisce norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è inferiore a 5.186.000 Euro.
In base alla Direttiva, le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione e sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.

La Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, regola le procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore a:
a) 414.000 Euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
b) 5.186.000 Euro per gli appalti di lavori;
c) 1.000.000 Euro per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Essa si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
La direttiva si applica, anche, alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

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Redazione InSic

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