Pubblicato in Gazzetta ed in vigore dall’11 giugno 2020, il DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 di attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza Energetica.
Sul testo Atto del Governo: 158 si erano già espresse le Regioni (vedi sotto) a seguito dei diversi passaggi del testo nei Consigli dei Ministri.
Nell'articolo
Un Decreto previsto dalla Legge di Delegazione del 2018
Il provvedimento era previsto già dalla Legge di Delegazione del 2018 che ne ha fissato i principi della delega governativa. Ricordiamo che il percorso di questo decreto, di attuazione della direttiva n.2018/844 è parallelo al percorso di approvazione governativo del decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 sull’efficienza energetica (Atto di Governo n.162: termini per il recepimento tra il 25 giugno e il 25 ottobre 2020) che modifica la direttiva 2012/27/UE e che riguarda specificamente la prestazione energetica in edilizia.Il D.Lgs. n.48/2020: finalità e campo di applicazione
Il nuovo decreto stabilisce differenti obiettivi e regolamentazioni sul tema dell’efficientamento energetico degli edifici e sulla prestazione energetica del settore dell’edilizia. Il fine di tale Decreto è l’accelerazione delle ristrutturazioni per edifici esistenti e la realizzazione di nuovi edifici con zero emissioni entro il 2050. La normativa, ad esempio, incentiva l’utilizzo di sistemi di domotica (ICT) per il controllo efficiente dei consumi e l’automazione di alcuni impianti. Inoltre, l’attestato APE ora risulta obbligatorio produrlo per casi quali nuovi edifici per cui il ripetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è ritenuto essenziale per ottenere il permesso di costruzione oppure annunci mobiliari di vendita e altre circostanze.Sull’argomento suggeriamo un articolo di apprfondimento sul sito Fornitura Luce e Gas.
Il percorso del Decreto
Nel Consiglio dei ministri n.26 del 29 gennaio 2020 il Governo su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, sette decreti legislativi che, in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea.Fra i provvedimenti spiccava anche, per la parte edilizia/energia, il recepimento della direttiva UE sulla prestazione energetica (direttiva 2018/844). Arrivò poi il Parere favorevole della Conferenza Unificata – del 12 marzo 2020 in videoconferenza – al decreto legislativo rubricato come Atto di Governo n.158, il cui dossier è consultabile sul sito della Camera.
Il via libera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato però condizionato dall’accoglimento di alcune proposte emendative, contenute in un documento della Conferenza delle Regioni, inviato per via telematica al Governo.
Prestazione energetica edifici le previsioni del Decreto Legislativo approvato
Il decreto apporta modifiche varie al D.Lgs. n. 192/2005, il decreto che ha permesso il recepimento della prima disciplina europea sulla prestazione energetica edifici (Energy Performance of Buildings Directive o EPBD I poi abrogata dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD II la quale fu trasposta nell’ordinamento nazionale dal Decreto-legge n. 63/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 90/2013), che ha conseguentemente modificato il Decreto legislativo n. 192/2005.Il Decreto legislativo ha come riferimenti le indicazioni fornite dalla Commissione europea nella Raccomandazione (UE) n. 2019/786 dell’8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e nella Raccomandazione n. 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull’ammodernamento degli edifici.
Passiamo in rassegna alcuni passaggi del decreto attraverso la lettura della Scheda della Camera.
• All’articolo 1 il decreto dispone che il recepimento della nuova normativa UE sulla promozione del miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia deve tener conto dell’efficacia delle azioni sotto il profilo costi-benefici per la collettività. L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005, ampliando e adeguandone le finalità ai contenuti della nuova Direttiva 2018/844/UE.
• L’articolo 3 modifica l’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005, al fine di aggiornarne e implementare le definizioni ivi contenute alle novità della Direttiva 2018/844/UE.
• L’articolo 4 apporta modifiche al comma 2-ter, al comma 3 e 3-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 192/2005, così estendendo l’ambito di intervento del Decreto legislativo n. 192/2005 alle novità apportate dalla Direttiva.
• L’articolo 5 introduce un nuovo articolo 3-bis nel D.Lgs. n. 192/2005, sulla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale
• L’articolo 6 dello Schema modifica poi l’articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005, concernente l’adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo dei requisiti della prestazione energetica degli edifici
• L’articolo 7 integra e modifica l’articolo 4-ter del D.Lgs. n. 192/2005 – in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all’efficienza energetica negli edifici – al fine di dare attuazione ai principi previsti dall’articolo 1, punto 6) della nuova Direttiva 2018/844/UE.
• L’articolo 8 introduce un nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005, il quale prevede l’istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici,
• L’articolo 9 apporta modifiche all’articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 riguardante l’attestato di prestazione energetica (APE), il suo rilascio e affissione
• L’articolo 10 modifica l’articolo 7 del D.Lgs. n. 192/2005, relativo all’esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estivi
• L’articolo 11 introduce modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005, che disciplina la relazione tecnica di progetto che i progettisti – nell’ambito delle proprie competenze tecniche – devono rilasciare al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
• L’articolo 12 modifica l’articolo 9 del D.Lgs. n. 192/2005, per aggiornare le disposizioni ivi recate inerenti le funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell’attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso
• L’articolo 13 sostituisce l’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 relativo alle funzioni dello Stato,delle regioni e degli enti locali di monitoraggio, valutazione e proposta di adeguamento della normativa contenuta nel D.Lgs. stesso.
• L’articolo 14 modifica l’articolo 17 del D.Lgs. n. 192/2005, al fine di aggiornare con un richiamo alla nuova Direttiva 2018/844/UE, la clausola di cedevolezza
• L’articolo 15 modifica l’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.
• L’articolo 16, al comma 1, prevede che i comuni – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l’integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici – adeguano i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
• L’articolo 17 abroga, inoltre, l’articolo 28 della legge n.10/1991, il quale impone al proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, di depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di recupero del patrimonio edilizio, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni in materia di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili previsti dalla legge n. 10/1991. Anche tale abrogazione appare riconducibile alla necessità di rendere omogenea la disciplina vigente con la nuova normativa in materia di efficienza energetica.
Energia: il recepimento della direttiva 2018/844
La Direttiva oggetto di recepimento fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package (vedi sotto!) – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima e compie un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell’edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonchè mira ad una trasposizione in quest’ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare.La direttiva oggetto di recepimento mira ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti; integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente; dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici; razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno dato i risultati sperati.
Più in particolare, la direttiva promuove l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l’introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica.
Infine, per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo in particolare l’istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione.
Il Clean energy package: i Piani nazionali per l’energia e il clima
Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” (cd. Winter package o Clean energy package), che comprende diverse misure legislative nei settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell’energia elettrica. Il 4 giugno 2019 il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha adottato le ultime proposte legislative previste dal pacchetto. I Regolamenti e le direttive del Clean Energy Package fissano il quadro regolatorio della governance dell’Unione per energia e clima funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia.Il pacchetto è composto dai seguenti atti legislativi:
• Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia
• Direttiva UE 2018/2002 sull’efficienza energetica che modifica la Direttiva 2012/27/UE
• Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
• Regolamento (UE) 2018/842 sulle emissioni di gas ad effetto serra, che modifica il Regolamento (UE) n. 525/2013, sulle emissioni di gas ad effetto serra, modificativo del precedente regolamento (UE) n. 525/2013 – in ottemperanza agli impegni assunti a norma dell’Accordo di Parigi del 2016, fissa, all’articolo 4 e allegato I, i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro al 2030.
Per l’Italia, il livello fissato al 2030 è del -33% rispetto al livello nazionale 2005. L’obiettivo vincolante a livello unionale è di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030.
• Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive)
• Regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell’energia elettrica;
• Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, che abroga la precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modifica la Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica
• Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica, che abroga la direttiva 2005/89/CE
• Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
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