Autorizzazione paesaggistica semplificata: un Regolamento su interventi e opere ammessi

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In Gazzetta il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 che costituisce il Regolamento sulla individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Il Decreto si compone di 4 allegati:
– nell’allegato «A» sono riportati gli interventi/opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
– nell’Allegato «B» gli interventi/opere di lieve entità Soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II
– nell’Allegato «C» il modello semplificato di riferimento per l”istanza di autorizzazione
– nell’Allegato «D» il modello della relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato.

Esonero da autorizzazione paesaggistica
Quanto agli interventi esclusi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, l’art.4 precisa che qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione semplificata:
a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.
E all’art.5 si specifica ulteriormente che i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all’Allegato «A».

Sempre sull’esclusione dell’Autorizzazione paesaggistica per la procedura semplificata
L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati, spiega l’art. 14. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.
Inoltre (art. 15), l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali in area pubblica.

Coordinamento con la tutela dei beni culturali
Ai sensi dell’art. 16, ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato dovrà presentare un’unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncerà con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche
Ai sensi dell’ Art. 7 oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
In caso di variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’articolo 146 del Codice.
Si specifica al punto 3 dell’art. 7 che l’istanza di rinnovo non va corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica l’articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

Semplificazioni nella documentazione da presentare
Ai sensi dell’art. 8 l’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità va compilata – anche in modalità telematica – secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme indicate all’Allegato «D». Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
L’Art.9 spiega poi che l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione vanno presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) anche nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente

Semplificazioni procedimentali
L’articolo chiave (Art. 11) indica il percorso procedurale semplificato per la verifica dell’istanza di autorizzazione paesaggistica: dalla verifica da parte dell’amministrazione procedente (comma 1) all’ipotesi in cui siano necessari più atti di assenso (comma 2) fino alla valutazione della conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico e le istanze documentali aggiuntive (comma 5) che vanno richieste in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, inviati in via telematica. L’articolo poi passa a spiegare le ipotesi di esito negativo della valutazione (comma 6) e della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente (comma 7) e la tempistica (10 gg) per l’invio delle motivazioni. Il parere del Soprintendente (comma 8) è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso (art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Riferimenti normativi:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
(GU n.68 del 22-3-2017)
Vigente al: 6-4-2017

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Redazione InSic

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