Un documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome già il 18 ottobre dopo un’approfondita istruttoria svolta anche con la collaborazione di Itaca (l’istituto per la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) e dei soggetti aggregatori regionali, frutto di una consultazione chiusasi a settembre, propedeutica ad una proposta di riforma da presentare nel prossimo autunno.
Il documento contiene proposte di modifica ed osservazioni al Codice, finalizzate a semplificare le procedure ed eliminare le criticità rilevate nel primo periodo di applicazione del Codice e che impediscono, sul piano pratico, il corretto operato delle stazioni appaltanti.
In un testo a fronte le Regioni hanno esplicitato le proposte emendative e le relative motivazioni.
Acquisti e programmazione dei lavori
Fra le semplificazioni proposte, una correzione all‘Art.21 – Programma degli acquisti e programmazione dei lavori del Codice dei contratti (DLgs. 50/2016), per specificare meglio che la soglia di 100.000 euro va calcolata in base al valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35. Una proposta emendativa al comma 6 dell’art. 21, volta a semplificare l’attività e ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni eliminando l’obbligo della trasmissione al “Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori” dell’elenco degli acquisti oltre il milione di euro previsti dal programma biennale di ogni singola amministrazione.
Progettazione appalti
Quanto all’Art. 23 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, un’ulteriore proposta emendativa è volta a semplificare le procedure di affidamento della progettazione a professionalità esterne, riducendo i tempi di preparazione delle offerte e di selezione. Le regioni osservano che, nei casi ordinari, si ricorre al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi fra i criteri di selezione possono essere valorizzati gli aspetti rilevanti per l’Amministrazione. La possibilità motivata di non ricorrere alla procedura del concorso di progettazione, consentirebbe un’accelerazione dell’avvio delle opere urgenti già oggetto di finanziamento ma ora bloccate. Consentirebbe, altresì, un’accelerazione delle procedure di spesa pubblica con il soddisfacimento in tempi più celeri della realizzazione delle opere.
Sempre per l’art. 23 al comma 3, la proposta emendativa delle regioni mira ad estendere la progettazione semplificata anche alle manutenzioni straordinarie. Tale modifica consentirebbe la più celere realizzazione di opere afferenti: il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici; la realizzazione e l’integrazione di servizi igienico- sanitari e tecnologici, che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso (si veda art. 3 comma 1 lett. a) e b) DPR 380/2001).
La modifica proposta è tesa a snellire l’attività di progettazione di tutti quegli interventi sul patrimonio immobiliare esistente delle Amministrazioni quali edifici pubblici, scuole, ecc. e infrastrutturali quali strade, ponti, ecc..
Verifica della progettazione
L’Art. 26 – Verifica preventiva della progettazione è oggetto di tre proposte emendative: la prima riguarda la formulazione del comma 1 che, secondo le Regioni, non esplicita in modo chiaro quale livello di progettazione debba essere oggetto di verifica da parte della stazione appaltante. L’emendamento ha l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni, prevedendo che per gli appalti di lavori solo il progetto posto a base di gara (definitivo o esecutivo) debba essere verificato dalla Stazione appaltante, ed inoltre intende chiarire che, anche nel caso di affidamento di servizi di progettazione occorre procedere alla verifica del livello di progettazione posto a base di gara. Quanto al comma 5, le Regioni riconoscono un vuoto legislativo in merito alla posizione dei verificatori interni all’amministrazione con particolare riferimento alla polizza assicurativa necessaria allo svolgimento della predetta attività. Pertanto, ritengono opportuno introdurre un comma 5 bis all’articolo in esame, il quale preveda che in caso di verifica della progettazione affidata a dipendenti interni la polizza sia a carico dell’amministrazione di appartenenza, così come avviene per l’attività di progettazione di cui all’art 24 comma 4.
Ruolo del RUP
Quanto al ruolo del RUP, le Regioni, con riferimento all’Art. 31 – Responsabile Unico Del Procedimento – RUP, sostengono che la disposizione, soprattutto in merito ai requisiti richiesti per il RUP, appare di difficile applicazione soprattutto nelle piccole amministrazioni. Pertanto, ritengono opportuno prevedere un’apposita norma contente i requisiti minimi del RUP e valutare la possibilità di eliminare “l’obbligatorietà” dell’ufficio. Quanto alla vigilanza e garanzia dell’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità del Codice, gli Enti locali vorrebbero inserire al comma 4 la lettera “i bis” in riferimento ai compiti del RUP anche con riferimento agli obblighi di cui all’art 29 comma 1 e 2 ed agli ulteriori obblighi di trasmissione delle informazioni per garantire maggiore efficienza al controllo del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza individuando nel RUP il soggetto “referente” o “responsabile”, relativamente alla procedura di gara a suo carico.
In allegato il Documento completo approvato dalle Regioni con tutte le proposte emendative
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