DURC: piccole modifiche al decreto di semplificazione

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Con decreto interministeriale del 23 febbraio 2016 (in GU n.245 del 19-10-2016) si apportano alcune modifiche al decreto 30 gennaio 2015 che apportava alcune “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”.
A cambiare due articoli, l’articolo 2 sulla verifica della regolarità contributiva e l’articolo 5 sulle Procedure concorsuali.

Verifica regolarità contributiva
L’art. 2 del DIM 30/1/2015 indicava che è possibile verificare la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.
Si aggiunge un passaggio in base al quale i medesimi soggetti possono effettuare il controllo “ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.

Procedure concorsuali
A cambiare, l’articolo dedicato alle procedure concorsuali, l’art. 5 che stabilisce al comma 1 che in caso di concordato con continuità aziendale, l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
A cambiare il comma 2, in base al quale ora in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio
In base al nuovo comma 3, poi, in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».


I precedenti comma 2 e 3 stabilivano che (art. 2) in caso di fallimento con esercizio provvisorio “la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.”
In base all’articolo 3 precedente alla sostituzione, in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 febbraio 2016
Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC).
(GU n.245 del 19-10-2016)

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Redazione InSic

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