Job act in Gazzetta: ecco le semplificazioni in materia di DURC

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In Gazzetta (n.66 del 20-3-2014) il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 il “Job Act” elaborato dal Governo Renzi (in vigore dal 21 marzo) che riporta le “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”: fra queste, come anticipato nei giorni scorsi, anche le semplificazioni in materia di DURC.

L’articolo di riferimento è l’Art. 4 che (al comma 2) prevede l’emanazione entro sessanta giorni (dall’entrata in vigore del decreto) di un decreto interministeriale (Ministero Lavoro-Economia-Semplificazione sentiti Inps e INAIL) per la definizione dei requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché’ le ipotesi di esclusione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo decreto, si stabilisce che chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.
L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione. Tale interrogazione (riporta il comma 3) assolve all’obbligo di verificare (presso la Banca dati Nazionale Contratti pubblici istituita presso l’AVCP)la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), (esclusione da gara per chi ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in materia previdenziale e assicurativa) del Codice Appalti.

Il decreto, ancora da emanarsi sarà ispirato ai principi definiti nel comma 2 dell’articolo 4 del Job act, ove si richiede che
– la verifica della regolarità in tempo reale riguardi i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
– la verifica avvenga tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
in caso di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità.

Riferimenti normativi:
DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014
(GU Serie Generale n.66 del 20-3-2014)

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Redazione InSic

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