Piattaforme elevabili: dalla Lombardia Linee guida per i cantieri

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Con Decreto n.6551 dell’8 luglio 2014 la Lombardia redige le Linee guida “Uso delle piattaforme di lavoro elevabili” per i cantieri temporanei e mobili.

Le nuove Linee guida, redatte dal Laboratorio di Approfondimento “Costruzioni” si pongono all’interno del Piano regionale 2014-2018 (di cui abbiamo parlato nell’intervista con la Dott.ssa Cornaggia Dirigente della Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro della Regione) approvato con d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. 104. Il Documento prevede il conseguimento degli obiettivi del Piano in termini di riduzione infortuni e illustra le buone pratiche da adottare in occasione di utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili in cantieri temporanei e mobili.


Le Linee guida comprendono le Misure generali di Sicurezza, le Procedure di Emergenza, Schede per specifici utilizzi delle piattaforme, utili Check List di controllo, una parte informativa sui DPI, sulle Macchine ed un insieme di Definizioni generali, specifiche e sui componenti strutturali.
Inoltre, forniscono indirizzi comuni ai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) ed alle imprese in ordine all’utilizzo corretto e sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili. Il documento è dunque un riferimento comune per l’attività di vigilanza e controllo di queste attrezzature di lavoro e per le aziende rappresenta una guida ai fini della vantazione del rischio.

Il Documento si compone di una parte finalizzata a:
– illustrare le misure generali di sicurezza, da adottare prima e dopo l’uso della piattaforma, e la procedura di emergenza;
– individuare correttamente l’ambito di utilizzo all’interno dei cantieri edili e, con schede analitiche, l’utilizzo in ambiti specifici,
– evidenziare la possibilità di utilizzo delle PLE per “sbarco in quota”, modalità di utilizzo non consentita dalla normativa vigente tranne nel caso in cui l’utilizzatore abbia ottenuto l’approvazione del fabbricante mediante l’invio di linee guida specifiche;
– supportare sia l’Organo di vigilanza, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, che le aziende per gli aspetti legati alla vantazione del rischio mediante la compilazione della check-list proposta;
– facilitare il dialogo tra le parti, riportando le definizioni tratte dalla normativa di riferimento.
Per gli aspetti legati a “Sorveglianza Sanitaria” si rimanda alle linee guida approvate con decreto del Direttore Generale Sanità n° 5408 del 19 giugno 2012. Le attività di “Formazione, Informazione e Addestramento” delle maestranze e delle figure di sistema che operano nel comparto delle Costruzioni saranno oggetto di uno specifico documento.

In allegato il testo delle Linee Guida contenute nel Decreto n.6551 dell’8 luglio 2014

Redazione InSic

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