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Pre-contenzioso ANAC: modiche al nuovo Codice Appalti

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All’interno della Legge (21 giugno 2017, n. 96) di Conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo è contenuta una modifica al (nuovo) Codice degli Appalti D.Lgs. n.50/2016), in particolare l’art.211 (Pareri di precontenzioso dell’ANAC). L’articolo era stato già modificato anche dal Correttivo (D. Lgs. N.56/2017) al Codice Appalti, che aveva abrogato il secondo comma.

L’art. 211 del (nuovo) Codice Appalti

L’articolo 211 del (nuovo) Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016) richiede che su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprima parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Tale parere vincolante è impugnabile davanti al giudice amministrativo che valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo.

La modifica all’art. 211 del (nuovo) Codice Appalti

Ora il (convertito) Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 aggiunge qualche comma in più. In particolare il comma 1 bis, in base al quale ANAC viene legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto dei contratti pubblici (comma 1 bis).
Inoltre, (comma 1-ter) se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emetterà, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indicherà specificamente i vizi di legittimita’ riscontrati.
Tale parere sarà trasmesso alla stazione appaltante: se quest’ultima non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC (comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione), permette all’Autorità di presentare ancora ricorso entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo.
Infine (il comma 1-quater) l’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri sopra indicati.

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Redazione InSic

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