Attuazione Seveso III: l’obbligo di Notifica

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Continuiamo con l’analisi del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che da attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Abbiamo parlato del decreto e dei suoi Allegati e abbiamo riportato l’ambito di applicazione e le competenze dei soggetti coinvolti con l’ attuazione della Direttiva. Ora parliamo della Notifica sullo Stabilimento, uno degli adempimenti del Gestore dello Stabilimento
Gli adempimenti del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 sono riportati agli articoli 12-28 e rappresentano una delle sezioni più corpose del Decreto attuativo della Direttiva Seveso III.


All’articolo 12 si fa innanzitutto riferimento agli Obblighi generali del gestore tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente e a dimostrare l’adozione di tutte le misure necessarie alle autorità di controllo.
Fra gli obblighi, quello di notifica (articolo 13) da trasmettere alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell’ambiente tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco in base alle indicazioni redazionali dell’Allegato 5 (che riporta anche ulteriori sezioni informative) ed entro i termini indicati al comma 1. La trasmissione deve avvenire in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l’inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all’articolo 5, comma 3. Nelle more della predisposizione degli strumenti di invio telematico, il gestore è tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente.

Le indicazioni da riportare nella notifica sono elencati al comma 1. Quanto previsto non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari sopra indicati e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.
Il gestore degli stabilimenti può allegare alla notifica le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

Aggiornamento della Notifica
L’aggiornamento della notifica e delle sezioni informative di cui all’allegato 5 ricorre nei casi previsti dal comma 7 ovvero nel caso di
a) una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano;
b) modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell’articolo 18;
c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;
d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4.
Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell’avvio delle attività ne dovrà dare comunicazione ai destinatari della notifica.
Le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con oneri a carico dei gestori.

La notifica, sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede legale del gestore, con l’indirizzo completo;
c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;
e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
f) l’attività, in corso o prevista, dello stabilimento;
g) l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Nelle prossime notizie analizzeremo gli altri adempimenti e le sanzioni previste dal Decreto..

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015


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Redazione InSic

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