Codice di Prevenzione Incendi: sostituito l’allegato 1. in vigore il nuovo Codice: il DM 18/10/2019

3889 0
Il Codice di Prevenzione incendi DM 3/8/2015 subisce una nuova modifica per venire incontro alle necessità di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche alla luce dei più aggiornati standard internazionali: con DM 18 ottobre 2019 si sostituisce integralmente l’allegato 1 del Codice di prevenzione Incendi.
Il decreto entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in gazzetta Ufficiale (avvenuto in GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 – Suppl. Ordinario n. 41)

Sull’argomento suggeriamo il nuovo volume EPC: Codice di prevenzione incendi commentato, disponibile dal 29 novembre che riporta tutti i principali aggiornamenti al testo.



Le modifiche apportate dal DM 18 ottobre 2019

Le modifiche sono relative alle seguenti sezioni:
a) Sezione G – Generalità;
b) Sezione S – Strategia antincendio;
c) Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M – Metodi.

Si precisa che in caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 (Metodi di Progettazione per la sicurezza antincendio) dell’allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l’art. 3 (Domanda di parere di conformità sul progetto), comma 3 (la durata del servizio, al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell’allegato VI al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due) e l’art. 4 (Domanda di deroga), comma 2 (la durata del servizio al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto – determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 – maggiorata del 50%) del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.).

…E dal 20 ottobre 2019 addio al Doppio binario a favore del Codice di Prevenzione Incendi

Ricordiamo che, più di recente, il Codice di prevenzione incendi è divenuto il riferimento unico per tutte le attività non normate con la caduta del cosiddetto Doppio binario.
Le attività “non normate” sono quelle non provviste di una specifica regola tecnica: finora potevano avvalersi sia dell'”approccio prescrittivo” che del “Codice di Prevenzione Incendi”. Dal 20 ottobre 2019 dovranno avere come riferimento solo il Codice.
Il 20 ottobre 2019 è la data di entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019 che contiene l’eliminazione del doppio binario.
A riguardo, ricordiamo che la recente Circolare della Direzione Centrale Prevenzione n. 15406 del 15/10/2019 ha portato altri elementi di chiarimento circa le novità entrate in vigore il 20 ottobre 2019.

Riferimenti normativi:

DECRETO 18 ottobre 2019 del MINISTERO DELL’INTERNO
Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
(GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 – Suppl. Ordinario n. 41)

Codice di prevenzione incendi commentato: dal 20 novembre il nuovo Volume EPC

Sull’argomento suggeriamo il Volume edito da EPC Editore: Codice di prevenzione incendi commentato
D.M. 3 agosto 2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi aggiornato con D. 18 ottobre 2019
– Esempi applicativi
€ 44,10 anzichè € 49,00
a cura di Ing. Marco Cavriani
Con la prefazione del Capo del Corpo Nazionale VV.F. Ing. Fabio Dattilo

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore