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DL MILLEPROROGHE 2021 convertito: le deroghe per aree sanitarie temporanee e adeguamento scuole

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All’interno del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183(c.d. Decreto “MilleProroghe 2021”, convertito con LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 e in vigore dal 2 marzo 2021 che reca proroga di termini legislativi in scadenza in varie materie fra le quali, la materia ambientale ed ediliza e la sicurezza sul lavoro spiccano anche due proroghe in materia antincendio!

Il Dossier Camere conferma le proroghe che riguardano l’allestimento di aree sanitarie temporanee e l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici o ad uso scolastico e asili nido.

DL MILLEPROROGHE 2021: i rinvii per la prevenzione incendi

Le proroghe sono contenute nell’Allegato 1 che dispone proroga fino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021

  • per le disposizioni legislative di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del decreto legge n. 18 del 2020, (legge n. 27 del 2020) che ha consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell’emergenza COVID-19 (punto n. 3);
  • Scivola invece direttamente al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola (era stato fissato al 31 dicembre 2021 nel testo del DL originario), nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asilo nido (era stato fissato al 31 dicembre 2019), per i quali non si sia ancora provveduto (art. 2, co. 4-septies).

Aree sanitarie temporanee e deroghe antincendio al D.P.R. 151

Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga:
-alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, e sino al termine dello stato di emergenza,
-agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151: il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del Testo unico di Sicurezza decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. Quanto riportato si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

Conversione DL CURA ITALIA: aree sanitarie temporanee e deroghe antincendio

La proroga era già stata prevista nel DL CURA ITALIA (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (vedi il Testo coordinato) convertito con Legge n.27/2020 del 24 aprile.
Ai sensi dell’art. 4 del DL Cura Italia le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza: tali requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

DL Cura Italia: link al testo normativo

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitar
io nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (20G00045) (Suppl. Ordinario n. 16)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020.

Cosa contiene il Decreto Milleproroghe 2021?

Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni quali:

  • la semplificazione del collegamento digitale delle scuole e ospedali,
  • il recepimento nell’ordinamento interno del nuovo sistema di finanziamento del bilancio dell’Unione europea
  • misure in materia finanziaria collegate alla Brexit
  • un allegato un elenco di misure, adottate in conseguenza della epidemia in corso, che vengono prorogate a causa della perdurante emergenza sanitaria
  • le previsioni dei decreti-legge n. 182 del 2020, n. 3 del 2021 e n. 7 del 2021 (art. 22-bis e art. 1 ddl di conversione).

Per una rassegna delle proroghe di termini e delle discipline legislative speciali introdotte nell’ambito dell’emergenza coronavirus si rinvia inoltre alla tabella allegata al dossier predisposto per l’esame del Comitato per la legislazione.

Redazione InSic

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