Si tratta dell’eliminazione del “doppio binario” per tutte le attività non normate, quindi non provviste di una specifica regola tecnica e che finora potevano avvalersi sia dell’approccio prescrittivo che del Codice di Prevenzione Incendi, e che d’ora in avanti dovranno avere come unico riferimento normativo il D.M. 3 agosto 2015.
Sull’argomento il Corpo VV.F. segnala in una nota stampa, che il 20 ottobre segna un altro mutamento radicale della prevenzione incendi che influirà positivamente sui tempi e i costi per l’avvio delle attività. “L’applicazione del Codice, alla progettazione di tutte le attività “non normate”, amplia la possibilità di ricorrere alla nuova strategia progettuale proporzionata alla valutazione del rischio per realizzare la sicurezza antincendio anche nei progetti più complessi, senza ricorrere all’istituto della deroga. Al contempo, la progettazione delle piccole attività potrà avvalersi delle soluzioni antincendio conformi precostituite, applicabili dal progettista senza alcuna necessaria valutazione preliminare. Una progettazione quindi che si attaglia al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi alla dimensione e complessità dell’attività che viene progettata”.
Articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019
L’analisi parte dall’art.2 del DM 12 aprile 2019 che amplia l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015. Per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.Sempre nell’art. 2 del DM 12 aprile 2019 si chiarisce che, per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto è ammessa la possibilità di mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento.
Ciò per evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al Codice; pertanto, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell’attività volontaria, di riprogettare l’intera attività adottando le norme tecniche allegate al Codice.
E si puntualizza ulteriormente che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nel citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione delle normative di tipo tradizionale.
Articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019
Questo articolo introduce la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse.Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.
Circolare DCPREV n. 15406 del 15/10/2019
D.M. 12 aprile 2019 ? Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.(Vigili del fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile)
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