La Direttiva n.2016/844 da recepire, modifica profondamente l’allegato I della direttiva 2009/45/CE di sicurezza delle navi e contiene anche norme in materia di prevenzione incendi, alle quali gli Stati membri devono conformarsi entro il 1 luglio 2017.
Le modifiche riguardano diversi aspetti antincendio riportati in altrettante “regole” che sono state oggetto di modifica o sostituzione a livello europeo, (e presto dunque, anche a livello nazionale) attraverso un atto di recepimento delegato del Governo in attesa.
In particolare, vengono aggiunte le seguenti regole:
– regole II-2/A/2.28 e II-2/A/2.29 in materia di “serrande tagliafuoco” (definizioni e applicazioni).
– regole II-2/A/11.1.1.3 e II-2/A/11.1° sulle apparecchiature in dotazione ai VV.F.:«.1.3 Entro il 1 luglio 2019 l’apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco deve essere conforme al paragrafo 2.1.2.2 del capitolo 3 del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code). «.Per le navi costruite a partire dal 1o luglio 2019 gli equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code)».
– regola II-2/A/11.4a: «4a Comunicazione tra vigili del fuoco: Le navi soggette al requisito di avere a bordo almeno un equipaggiamento da vigile del fuoco e costruite a partire dal 1 gennaio 2018 devono tenere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco ai fini della comunicazione tra vigili del fuoco. Per le navi alimentate a GNL o le navi ro-ro da passeggeri con locali ro-ro o locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili devono essere di tipo antideflagrante o intrinsecamente sicuri. Le navi costruite anteriormente al 1o gennaio 2018 devono conformarsi alle disposizioni della presente regola entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1o luglio 2019.»;
– regola II-2/A/15.2.6: «.6 Per le navi soggette alla regola II-2/A/11, le bombole d’aria degli apparecchi di respirazione utilizzati durante le esercitazioni devono essere ricaricate o sostituite prima della partenza.»;
Inoltre, viene sostituita la regola II-2/B/5.1 sulla resistenza al fuoco introducendo specifiche tabelle di riferimento: «Oltre a soddisfare i particolari requisiti relativi alla resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti menzionati altrove nella presente parte, la minima resistenza al fuoco di paratie e ponti deve essere quella prescritta nelle tabelle 5.1 o 5.1(a) e 5.2 o 5.2(a), a seconda dei casi. Nell’approvare i dettagli della protezione strutturale contro gli incendi sulle navi nuove, deve ssere tenuto in considerazione il rischio di trasmissione di calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche.» si legge nella modifica introdlotta.
Altra sostituzione riguarda il titolo della regola II-2/B/9: «9 Impianti di ventilazione per navi costruite anteriormente al 1 gennaio 2018 (R 32)»: in tema di ventilazione viene inserita la regola II-2/B/9a: 9a Impianti di ventilazione delle navi (navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1 gennaio 2018) al cui interno si forniscono specifiche sulle condotte di ventilazione (caratteristiche costruttive) e prove di conformità delle stesse oltre a particolari relativi alle serrande tagliafuoco e agli attraversamenti delle condotte, e disposizioni specifiche sugli impianti di ventilazione per le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri.
In materia di condotte di estrazione dai fornelli delle cucine si differenziano le disposizioni per navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri o più di 36 passeggeri.
In particolare, poi sono aggiunte le seguenti regole I-2/B/13.4, II-2/B/13.5 e II-2/B/13.6 per navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1 gennaio 2018 con riferimento all’obbligo di installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi di tipo omologato nei locali macchine e nei locali chiusi che ospitano inceneritori.
A cambiare, anche la tabella di cui alla regola III/2.6 sulle Capacità dei mezzi collettivi di salvataggio per navi esistenti e nuove.
Infine, è stata introdotta la regola III/10a: 10a Recupero di persone dall’acqua, sempre per navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1 gennaio 2018.
Si specifica che tutte le navi devono disporre di piani e procedure per il recupero di persone dall’acqua specifiche per la nave stessa, tenendo conto delle linee guida elaborate dall’IMO. Tali piani e procedure devono definire le attrezzature destinate ad essere utilizzate ai fini del recupero e le misure da adottare per ridurre al minimo il rischio per il personale di bordo coinvolto in operazioni di recupero. Le navi costruite prima del 1 gennaio 2018 devono soddisfare il presente requisito entro la prima analisi periodica o di rinnovo delle attrezzature di sicurezza.
Tutte le direttive da attuare
Di seguito l’elenco delle direttive e dei regolamenti per i quali è conferita la delega legislativa:
– 1.direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi;
– 2.direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio;
– 3.direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa;
– 4.direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione);
– 5.direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
– 6.direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
– 7.direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
– 8.direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea;
– 9.direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
– 10.direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
– 11.direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;
– 12.direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
– 13.direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
– 14.direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti;
– 15.direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
– 16.direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il trattamento dei buoni;
– 17.direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione;
– 18.direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;
– 19.direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
– 20.direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;
– 21.direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo;
– 22.direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
– 23.direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;
– 24.direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP);
– 25.direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria;
– 26.regolamento (UE) n. 2424/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
– 27.regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
– 28.regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
– 29.regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
– 30.regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;
– 31.regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
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