La Sicurezza in caso d’incendio: dal DPR 151 al nuovo Codice. Un cambio di passo

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Nell’immaginario collettivo la materia relativa alla disciplina “sicurezza in caso d’incendio” appare complessa, multidisciplinare, poco flessibile difficilmente applicabile in quanto composta da un insieme considerevole e non integrato di regole tecniche che hanno costituito, stratificandosi, il bagaglio tecnico e culturale di ciascun professionista antincendio. Aspetto questo che nel passato ed ancora oggi è legato alla mancanza di uno specifico insegnamento di questa disciplina integrata e nel contesto di tutte le altre discipline della scienza e della tecnica.
Nel corso degli ultimi 10 anni anche a seguito della necessità di semplificare i procedimenti tecnici e amministrativi, tutto ciò si è trasformato, dando corpo, nel vero senso del termine, al concetto che sta dietro alla citazione del postulato; questo già a far data dall’emanazione del D.P.R. 151 del 01/08/2011 fino al più recente D.M. 18/10/2019 che, aggiornando il precedente D.M. 03/08/2015Codice di prevenzione Incendi – apre la strada ai prossimi 10 anni dove, ed in particolare nel prossimo periodo, vedrà il nuovo aggiornamento dei procedimenti di prevenzione incendi così come l’emanazione delle Regole Tecniche Verticali che andranno a completare il quadro sia delle regole a carattere prescrittivo già in essere sia quelle che risulteranno necessarie a completare, quali specificazioni della RTO, il quadro normativo a carattere prestazionale “guidato” raggiungendo così l’obiettivo di un vero ed unico codice a carattere e valenza non solo nazionale bensì internazionale.

Il Codice di prevenzione incendi ed il cambiamento nella sicurezza antincendio

L’emanazione del “Codice di prevenzione Incendi”, a soli 4 anni dalla pubblicazione del D.P.R.151 del 01/08/2011 ha costituito il secondo cambiamento ed impulso nell’attività di gestione, progettazione, realizzazione e gestione sia essa ordinaria che del cambiamento [il primo cambiamento è avvenuto con D.P.R. 151/2011 ed il Nulla osta di Fattibilità, Dichiarazione di non aggravio del rischio etc.] passando da un’applicazione prescrittiva delle misure di sicurezza ad una visione novativa finalizzata più a definire misure studiate e ritagliate in relazione alle caratteristiche dell’attività sia esse architettoniche, impiantistiche e funzionali secondo una visione integrata che vede poi nella gestione il fulcro del sistema di garanzia dei livelli di sicurezza attesi e finalizzati a ridurre la probabilità di loro accadimento e l’eventuale magnitudo in una visione rischio zero.
Diversamente a quanto è accaduto nello sviluppo delle norme a carattere prescrittivo, il Codice di Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015 è stato rivalutato a seguito dei suoi primi quattro anni di vita applicativa sul territorio nazionale, con l’obiettivo sia di superare le complessive resistenze nella sua applicazione, sia rendendo evidenti le potenzialità che lo strumento, sempre più ingegneristico, consente di raggiungere, così da porre l’approccio al livello di interesse internazionale diminuendo le distanze che esistevano fra l’approccio nazionale e quello internazionale: risultato, riduzione dei quesiti e limitando nel contempo il ricorso all’istituto della deroga. La rivisitazione del Codice, avvenuta attraverso un processo partecipativo guidato dalle istituzioni governative, professionali e produttive, ha avuto il suo compimento nei decreti ministeriali del 12/04/2019 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 23/04/2019) e del 18/10/2019 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31/10/2019 Suppl. Ordinario n. 41).

Il DM 12/04/2019 e l’indirizzo “di svolta”

La pubblicazione del D.M. 12/04/2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, ha voluto dare un “chiaro indirizzo di svolta” su come deve essere affrontata la tematica “sicurezza in caso d’incendio” ampliando il campo di applicazione del Codice a gran parte delle attività soggette ai “controlli di prevenzione incendi”; affermando così la fine del doppio binario [Cfr. 20/10/2019] per tutte quelle attività soggette che non disponevano di una regola tecnica verticale.
Si è posto così fine ad una evidenza, già contenuta nel D.M. 10/03/1998 [Cfr. art.3 comma 2], indirizzando, di fatto, verso una progettazione che individua le misure di prevenzione, protezione e gestione secondo un approccio consapevole secondo prestazione (Cfr. RTO) e quindi coerente con il livello di rischio incendio realmente da compensare, rispetto ad un approccio meramente prescrittivo ormai pronto ad essere abbandonato.
Nel contempo per quanto concerne le attività già normate si è proceduto ad emanare regole tecniche verticali (Cfr. RTV) in linea con l’impostazione e gli indirizzi della RTO, fornendo così ai progettisti ed anche per questo ambito uno strumento prestazionale guidato od evoluto, alternativo alle regolamentazioni prescrittive già in vigore. Questo approccio pur mantenendo in essere la possibilità del doppio binario rappresenta il preludio all’ulteriore ed ultimo cambiamento che comporterà l’unico binario [Cfr. RTO – RTO + RTV]. Si avvalora per tanto, in quanto si concretizzerà, lo scopo iniziale del D.M. 03/08/2015 che comprendeva la sostituzione graduale di tutte le regole di prevenzioni incendi esistenti, al fine di consentire ai professionisti ed al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di disporre di un unico riferimento normativo con la conseguente ottimizzazione e semplificazione dei procedimenti, delle tempistiche e dei costi di realizzazione e gestione delle attività anche nella fase di loro esercizio.

L’articolo riporta le considerazioni di G. Amaro sulla rivista Antincendio: l’autore ha dato avvio ad una serie di approfondimenti sugli aspetti tecnici di contesto ed applicativi che i professionisti, impegnati nel settore della sicurezza in caso d’incendio, si trovano ad affrontare nell’applicazione delle disposizioni contenute nel codice di prevenzione incendi.Nel primo articolo si è analizzata la sezione G – Termini e Definizioni.

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Il continuo sviluppo ed evoluzione del Codice di Prevenzione Incendi: analisi della versione emanata con il D.M. 18/10/2019
Giuseppe Amaro
Antincendio n.2/2020

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