Genesi del documento
Il Documento sorge la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni in materia di safety alla luce del monitoraggio e del confronto con gli enti territoriali con l’obiettivo di individuare più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico – culturali e del patrimonio economico – sociale delle collettività locali.
Autorizzazioni per diverse tipologie di Manifestazioni
Preliminarmente si chiarisce che con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che dovrà inviare al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.
Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Puntualizza il ministero che “Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura”. Sarà cura delle SS.LL., sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco. Il Comitato potrà poi basarsi sulle indicazioni delle Linee guida allegate alla Circolare, che sostituiscono quelle allegate alla circolare del 28 luglio 2017.
Infine, con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 (riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico) e 25 (funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto) del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, interesserà il Comitato provinciale solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte. In questi casi, potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza.
Il Contenuto delle Linee Guida
Le Linee guida del 18 luglio 2018 sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti previsti all’art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.
Articolazione della Linea Guida
Le Linee guida partono dalla ricognizione della normativa di riferimento, riportano i requisiti di accesso all’area, i percorsi di accesso all’area e di deflusso del pubblico, la capienza dell’area della manifestazione e la sua suddivisione in settori.
Disposizioni specifiche vengono dettate per la protezione antincendio e la gestione delle emergenze e per gli operatori della sicurezza. Infine, vengono contemplate quelle manifestazioni “dinamiche” in spazi non delimitati e manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità.
Protezione antincendio
Per la protezione antincendio (par.6) delle manifestazioni, le Linee guida indicano la necessaria presenza di un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate, integrabili con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia. Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore.
Qualora siano previste oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio (art. 18 del D.Lgs. n.139/2006) con l’impiego di automezzi antincendio VV.F.
Quanto alla gestione delle emergenze si indicano le azioni e procedure per la redazione del piano d’emergenza, in esito alla valutazione dei rischi (si veda par.7 per il dettaglio).
Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d’emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione, attraverso apposita messagistica e successivamente vanno date informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l’evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza.
Quanto alla segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell’esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. Oltre ai segnali previsti dal D.Lgs. n.81/08 possibile anche avere ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l’ubicazione dei varchi di esodo. Vanno posizionati ad un’altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell’area della manifestazione.
Riferimenti normativi:
CIRCOLARE del 18 luglio 2018
Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva.
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