La prevenzione incendi nelle scuole può essere realizzata applicando le norme contenute nel DM 26 agosto 1992 oppure quelle indicate nella recente RTV 7 Attività Scolastiche che ne risolve limiti progettuali ed economici.
Nell'articolo
DM 26 agosto 1992
Il DM 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica definisce una serie di misure antincendio piuttosto rigorose che tengono conto di:
• patrimonio edilizio scolastico italiano (precedente al 1992)
• effettivo livello di rischio incendio negli istituti scolatici.
L’applicazione di tali norme, nonostante un numero considerevole di progetti approvati, ha determinato un ridotto numero di interventi poiché gli oneri degli stessi sono risultati spesso molto elevati.
Per questa ragione il DM 26 agosto 1992 ha subito varie proroghe nei suoi termini di scadenza e suggerito al legislatore di emanare la RTV 7 “Attività Scolastiche”, elaborata su criteri più equilibrati ed economicamente sostenibili, senza per questo concedere nessuno “sconto” sulla sicurezza.
Normativa antincendio scuole 2020
La RTV 7 “Attività Scolastiche”, comunemente chiamata RTV Scuole (D.M. 7 agosto 2017, successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020), definisce i criteri di prevenzione incendi in scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti.
La normativa antincendio scuole non si applica a scuole aziendali e ad ambienti didattici presenti in attività non scolastiche.
Sono inoltre esclusi gli asili nido per i quali è stata emanata la RTV 9 specifica (D.M. 14 febbraio 2020) nella quale sono definiti i criteri di prevenzione incendi degli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.
Il contenuto che segue tiene conto delle modifiche introdotte dal Decreto 24 novembre 2021 “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” inerenti la RTV 7.
Vanno inoltre considerate le modifiche apportate alle sezioni G ed S del “Codice di Prevenzione Incendi”.
RTV Scuole: campo di applicazione V.7.1
La RTV attività scolastiche è stata predisposta sulla base dello schema generale di norma utilizzato per altre attività.
In linea con l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività a cui poter applicare il Codice, la RTV si applicherà alle attività scolastiche soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, solamente a quelle con affollamento superiore a 100 persone.
Per le attività escluse dal campo di applicazione (es. scuole sotto la soglia per l’affollamento ovvero per le scuole aziendali, gli ambienti didattici presenti in attività non scolastiche, ecc.), il documento potrà comunque costituire un valido riferimento per la progettazione.
RTV Scuole: classificazioni V.7.2
Per le attività scolastiche, i parametri di classificazione identificati sono l’affollamento (numero degli occupanti), la quota massima dei piani nonché la tipologia dei locali presenti.
In funzione dei suddetti parametri sono, pertanto, previsti livelli di prestazione differenziati per le singole misure antincendio.
RTV Scuole: valutazione del rischio di incendio V.7.3
Per effettuare la progettazione della sicurezza antincendio si deve far riferimento alla metodologia di cui al capitolo G.2 del Codice.
Relativamente ai profili di rischio, la RTV rimanda integralmente al capitolo G.3 del Codice.
In particolare, nella tabella G.3-4, il Codice riporta alcuni esempi di profili di rischio in funzione della tipologia di destinazione d’uso, da cui si evince che, in prima approssimazione, le aree TA (locali destinati ad attività didattica e spazi comuni) delle attività scolastiche sono inquadrabili con Rvita pari almeno ad A2-A3.
RTV Scuole: strategia antincendio V.7.4
Nel paragrafo strategia antincendio sono indicate le modalità applicative della RTV e cioè vengono definite, per le varie misure antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo, controllo dell’incendio, ecc.) soluzioni complementari/sostitutive rispetto alle soluzioni conformi del Codice.
In particolare, il paragrafo recita:
- Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale
attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
- Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio
specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
- Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
- È ammesso l’uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all’attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, …) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e
compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.
E’ di particolare importanza il precedente comma 4 che consente l’uso dei locali delle attività scolastiche anche per lo svolgimento di altre attività non funzionalmente connesse all’attività scolastica stessa (es., attività di società sportive esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, …) a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili, compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite (ad esempio, D.M. 19 agosto 1996, nel caso di attività di pubblico spettacolo).
Reazione al fuoco V.7.4.1
Per la misura antincendio reazione al fuoco, è necessario applicare il procedimento logico riportato nella RTO, salvo adottare le specifiche indicazioni fissate nella RTV.
In sostanza, la RTV attività scolastiche prevede per le vie di esodo verticali, i percorsi d’esodo orizzontali e gli spazi calmi l’installazione di materiali esclusivamente del gruppo GM2, che, come indicato al capitolo S.1, equivale al livello di prestazione III.
Nelle tabelle S.1-2 ed S.1-3 del capitolo S.1 (reazione al fuoco) sono riportati i criteri generalmente accettati per l’attribuzione agli ambiti dell’attività dei livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei materiali.
Per tutti gli altri ambienti dell’attività scolastica, nulla indicando la RTV, sarà necessario adottare le indicazioni fornite dalla RTO; in particolare, per le aree TA, quindi destinate ad attività scolastica, ed associabili, in prima approssimazione, ad un profilo di rischio vita A2-A3, sarà sufficiente garantire un livello di prestazione I di reazione al fuoco.
In sintesi, possiamo affermare che, per quanto riguarda la misura reazione al fuoco, la RTV è allineata solo in parte alle corrispondenti prescrizioni della RTO, in quanto, per le vie di esodo si è ritenuto comunque opportuno richiedere un livello di prestazione superiore a quello generalmente associato allo specifico profilo di rischio vita, proprio alla luce della particolare destinazione d’uso dell’edificio e della potenziale complessità delle operazioni di esodo in sicurezza degli occupanti.
Resistenza al fuoco V.7.4.2
Sulla base delle peculiarità dell’attività in studio, attraverso la tabella dei criteri di attribuzione, verrà fissato il livello richiesto di prestazione per la resistenza al fuoco e, conseguentemente, adottate le misure antincendio per lo stesso previste al capitolo S.2, fatto salvo garantire le classi minime di cui alla tabella V.7.1
Ipotizzando, ad esempio, che per un’attività scolastica sia richiesto un livello di prestazione III e che per la stessa sia stato stimato un carico d’incendio di progetto pari 500 MJ/m2. Dalla consultazione della tabella S.2.3 sarebbe necessaria una classe di resistenza al fuoco pari a 45.
Consultando la tabella V.7.4.2, se l’attività scolastica in questione avesse una quota massima dei piani sino a 12 m (HA), la classe 45 risulterebbe idonea per i piani fuori terra (da RTV, classe minima 30) ma sarebbe insufficiente per i piani interrati, per i quali, dovrebbe essere garantita la classe 60.
Al comma 2, invece, è stato previsto che, per particolari tipologie di edifici (solo piano fuori terra, destinato solo ad attività scolastica, non adiacente ad altri edifici e con sistema di esodo specifico), per i quali si ritiene ragionevolmente credibile una gestione autonoma dell’emergenza, è consentito il livello I di resistenza al fuoco, ossia, nessun requisito specifico ai fini della resistenza al fuoco.
Compartimentazione V.7.4.3
Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m.
Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.7-2.
Si ricorda che la RTV detta indicazioni solamente per quanto concerne le problematiche relative alla propagazione dell’incendio all’interno dell’attività.
Nella pratica applicazione del Codice, non sarà tuttavia sufficiente la sola adozione di dette misure antincendio, riportate sopra, ma, infatti, dovranno essere applicate, in funzione del pertinente livello di prestazione associato, anche le altre prescrizioni relative all’ubicazione dell’attività, alla comunicazione con altre diverse attività nonché quelle relative alla limitazione della propagazione dell’incendio verso altre attività, definite nel capitolo S.3.
Gestione della sicurezza antincendio V.7.4.4
E’ specificato che nelle aree TA e TO sia affissa segnaletica indicante il massimo affollamento consentito (capitolo S.4 RTO).
Ad integrazione delle misure previste nel capitolo S.5 associate al pertinente livello di prestazione, individuato sulla base dei criteri di attribuzione di cui alla tabella S.5-2, la RTV prevede altre misure a carattere gestionale che il responsabile dell’attività deve adottare. In particolare, nelle attività per le quali la rivelazione e l’allarme sono demandate agli occupanti, il responsabile dell’attività deve prevedere un servizio di sorveglianza periodica, mediante ispezioni visive delle aree da effettuarsi durante lo svolgimento dell’attività, di quelle aree (TM e TK) che, per definizione, sono particolarmente “sensibili” in quanto prive di presenza continua di persone.
Controllo dell’incendio V.7.4.5
Il paragrafo specifica che:
– le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.7-3.
– in caso di applicazione della norma UNI 10779, i parametri adottati sono quelli riportati in tabella V.7-4.
– per l’eventuale progettazione di impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-5.
Relativamente alla misura controllo dell’incendio, la RTV fissa i livelli di prestazione minimi da garantire, in funzione della tipologia degli ambienti (TA locali per attività didattica, TK aree a rischio specifico ecc. …) e della quota massima dei piani (HA sino a 12 m, HB da 12 a 24 m, ecc.).
E’ interessante notare che per le attività sino a 12 m (HA), escludendo ovviamente le aree a rischio specifico (TK), è ammesso un livello di prestazione II di controllo dell’incendio, corrispondente cioè alla protezione di base (solo estintori) – tabella S.6.2.
Si evidenzia, inoltre, che, poiché trattasi di attività di tipo civile, è valida l’indicazione, prevista al punto S.6.8.2.3 del Codice, di preferire, come protezione interna dell’attività, l’installazione di una rete di naspi, piuttosto che quella “tradizionale” con idranti.
Relativamente poi all’allineamento tra le misure antincendio della RTV e le corrispondenti misure della RTO, si osserva, per quanto riguarda la specifica misura del controllo dell’incendio, un’impostazione più conservativa, a vantaggio della sicurezza.
In generale, infatti, mentre al punto S.6.3 del Codice è ammesso, potenzialmente, un livello di prestazione II quando tutti i piani della generica attività sono a quota inferiore a 32 m, nella RTV, invece, è richiesto il passaggio al livello III di prestazione già a partire dai 12 m di quota massima.
Rivelazione ed allarme V.7.4.6
Le misure di rivelazione ed allarme delle quali deve essere dotata l’attività (capitolo S.7) devono rispondere ai livelli di prestazione di cui alla tabella V.7-6.
Come riportato sopra la RTV fissa livelli di prestazione minimi per l’attività in funzione degli affollamenti e della quota massima dei piani.
Ovviamente, all’aumentare degli affollamenti e delle quote massime, i livelli di prestazione richiesti aumentano, fino ad arrivare al livello IV, che prevede la rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza dell’intera attività.
Per le attività meno complesse dal punto di vista della prevenzione incendi, cioè caratterizzate da bassi affollamenti e quote massime limitate, può essere invece accettabile un livello I di prestazione, corrispondente cioè ad una rivelazione e diffusione dell’allarme di incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti dell’attività.
Il livello di prestazione I può essere garantito anche dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, convenendo, ovviamente, un particolare suono nella pianificazione di emergenza.
In questo passaggio è trattato il problema relativo alla commistione tra attività diverse contemporaneamente esercite nell’ambito dello stesso edificio scolastico, che, in passato, ha comportato la necessità del ricorso all’istituto della deroga.
Si ritiene che con tale passaggio sia definitivamente chiarita la possibilità di “convivenza” tra attività diverse, ovviamente tutte a carattere tipicamente civile, purché i singoli responsabili dell’attività valutino congiuntamente la compatibilità delle stesse e, soprattutto, adottino idonee e coordinate misure di gestione della sicurezza antincendio.
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio V.7.4.7
I gas refrigeranti utilizzati negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) installati nelle aree TA o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO817.
Nella RTV attività scolastiche nulla viene detto relativamente alle misure antincendio esodo, controllo fumi e calore e operatività antincendio.
In tal caso, quindi, si dovrà far riferimento integrale rispettivamente ai capitoli S.4, S.8 ed S.9 del Codice.
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