Seveso III: in Gazzetta il decreto attuativo

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È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.161 del 14-7-2015) il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che dà attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
La finalità del provvedimento è prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.


Gli Allegati
Il D.Lgs. 105/2015 presenta anche diversi Allegati numerati:
Allegato 1: elenco delle sostanze pericolose e relative soglie per l’assoggettabilità alla normativa Seveso.
Allegato 2: dati e informazioni minime da riportare nel rapporto di sicurezza.
Allegato 3: principi e i contenuti minimi del sistema di gestione della sicurezza.
Allegato 4: dati che devono figurare nei piani di emergenza interna ed esterna.
Allegato 5: dati della notifica e della scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori.
Allegato 6: criteri per la notifica di un incidente alla Commissione Europea.

Presenti anche Allegati numerati da A a M che riportano le disposizioni attuative dello stesso Decreto:
Allegato A: Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante ai fini della comunicazione alla Commissione europea.
Allegato B: Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.
Allegato C: Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza.
Allegato D: Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.
Allegato E: Criteri per l’individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l’effetto domino.
Allegato F: Regolamento per la consultazione del personale sui piani di emergenza interna.
Allegato G: Regolamento per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna.
Allegato H: Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni.
Allegato I: Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli.
Allegato L: Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore.
Allegato M: Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite.

Ambito di applicazione
Il Decreto si applica agli stabilimenti così come definiti all’articolo 2 e con le esclusioni previste dall’articolo 3 . In particolare si intende per «stabilimento»: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.
Inclusi anche (art.2.4) gli scali merci terminali di ferrovie
a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all’allegato 1;
b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall’accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all’allegato 1 al Decreto.
Risultano invece esclusi dall’applicazione del decreto (art.2):
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto;
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione; (vedasi però le inclusioni previste dal comma 3 dell’art.2)
f) all’esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l’esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo(vedasi però le inclusioni previste dal comma 3 dell’art.2).

Valutazione dei rischi
La Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa spetta al Ministero dell’Ambiente su proposta del gestore o di altro soggetto interessato: il ministero in particolare valuterà al fine della comunicazione alla Commissione europea (di cui al comma 6 dell’art.4), se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa (definita alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell’allegato 1 al D.Lgs.105/2015), provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.

Competenze
Gli articoli dal 5 all’11 definiscono le competenze degli organi coinvolti nella attuazione della Direttiva: ai sensi del D.Lgs. 105/2015, anche gli stessi Vigili del Fuoco in una nota di commento, sottolineano che si mantiene l’attuale ripartizione di competenze:
– i CTR saranno competenti per gli stabilimenti di soglia superiore, per i quali effettueranno istruttorie, controlli e ispezioni; in più, rispetto al passato, dovranno individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti potenzialmente soggetti ad effetto domino.
– le Regioni saranno competenti per gli stabilimenti di soglia inferiore, per i quali effettueranno le ispezioni;
– Il Dipartimento Vigili del Fuoco e la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con ISPRA, predisporrà un piano per le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, mentre i CTR effettueranno la programmazione e lo svolgimento -tramite Commissioni- di tali ispezioni.

Nelle prossime notizie analizzeremo gli adempimenti e le sanzioni previste dal Decreto.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015


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Redazione InSic

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