Accordo Formazione RSPP/ASPP: requisiti minimi e titoli di studio

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In attesa della pubblicazione ufficiale in Gazzetta, dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, cominciamo l’analisi di alcuni dei punti dell’Intesa, il cui testo è stato diffuso sul sito della Conferenza Stato-Regioni (vedi il nostro aggiornamento).
Analizziamo la parte dei requisiti minimi richiesti per lo svolgimento delle funzioni di responsabili e addetti SPP.

Requisiti
Ai fini dello svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione l’Accordo richiede preliminarmente il possesso di due requisiti:

1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

2. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I responsabili e addetti sono comunque tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dall’Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 1.


Classi di laurea ed esoneri

L’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP devono possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.


Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;

laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;

laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

–tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652

–il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti dall’Accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.

Per l’elenco completo dei titoli di studio, si veda l’Allegato 1 che riportiamo sotto.

Redazione InSic

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