La circolare 21/2013 analizza in particolare alcuni specifici punti dell’Accordo 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature dì lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e in particolare il suo Allegato A.
I chiarimenti in materia di formazione
Fra i punti trattati, ed oggetto di numerosi quesiti alla Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, troviamo diversi aspetti della formazione degli operatori, con riferimento al riconoscimento di crediti formativi per il modulo giuridico normativo (punto 4.2. dell’Accordo 22 febbraio 2012), alla durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento (punto 6. dell’Accordo), al riconoscimento della formazione pregressa (punto 9.2 dell’Accordo).Un punto della circolare 21/2013 riguarda anche la formazione dei Docenti: con riferimento all’Allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 i requisiti di esperienza documentata dei docenti “sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione”, devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo).
Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno un’esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.
Chiarimenti sull’elenco di attrezzature di lavoro
Una domanda specifica riguarda le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni in materia di abilitazione degli operatori (di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008): secondo il ministero sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A, dell’Accordo 22 febbraio 2012, e rispondenti alle definizioni ivi riportate.“Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell’Accordo di che trattasi: i “ponti mobili sviluppagli ad azionamento manuale”, le “piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, ecc.”.
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