Le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Vediamo di seguito cosa viene previsto in particolare per le imprese in termini di riaperture e regole di sicurezza da rispettare rimandando alla lettura del decreto per eventuali specificazioni o il report della Camera sui contenuti del DPCM.
Nell'articolo
Misure per le imprese e per le attività economiche
Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, che riguarda i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020Le attività commerciali al dettaglio
• Sono svolte a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.• Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 che contiene specifiche misure per gli esercizi commerciali.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
• sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
Le attività inerenti ai servizi alla persona
• Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.• Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite;
• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Stabilimenti balneari
Anche quanto alle attività degli stabilimenti balneari, il DPCM prevede che siano esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.
Le attività delle strutture ricettive
sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.I protocolli o linee guida delle regioni devono riguardare in ogni caso:
le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti e di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni e l’accesso dei fornitori esterni;
le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive
lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori sulle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza
Le attività produttive industriali e commerciali
Fatte salve le specifiche prescrizioni sopra indicate, debbono inoltre rispettare i contenuti dei seguenti protocolli:• protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, contenuto nell’allegato 12 del D.P.C.M..
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, contenuto nell’allegato 13 del D.P.C.M.,
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, contenuto nell’allegato 14 del D.P.C.M..
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Contenuto del Decreto
Il Decreto contiene 11 articoli e 17 allegati con diversi Protocolli e Linee Guida di sicurezza.
• Art. 1 -alcune misure di carattere generale valevoli per tutto il territorio nazionale al momento delle riaperture. Fra le diverse misure che toccano tutte le tipologie di attività professionali, trova nuova conferma il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (lettera ll) l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, richiesta l’adozione di strumenti di protezione individuale; incentivo alla sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
• Art.2 – le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (si richiama, per queste attività, il contenuto dei Protocolli per la sicurezza negli ambienti di lavoro (allegato 12), Cantieri (allegato 13) Trasporto e Logistica (allegato 14) aggiornati al 24 aprile 2020).
• Art.3 – le Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (indicazioni per personale sanitario, servizi educativi, persone anziane, aziende di trasporto pubblico (richiesti interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata) con la raccomandazione dell’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16;
• Art. 4 – Disposizioni in materia di ingresso in Italia
• Art. 5 – Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
• Art. 6 – Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero
• Art. 7 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
• Art. 8 – Misure in materia di trasporto pubblico di linea (richiamo al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, e delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 15.
• Art. 9 – Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
• Art. 10 – Esecuzione e monitoraggio delle misure (spetta al prefetto l’attuazione e il monitoraggio dell’attuazione da parte delle amministrazioni competenti, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché’, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali)
• Art. 11 – Disposizioni finali (applicazione delle misure fino al 14 giugno 2020).
I PROTOCOLLI
Possiamo distinguerli in due gruppi
1. Protocolli relativi all’esercizio dell’attività religiosa): in accordo con alcune confessioni religiose (Cattolica, Protestante, Islamica, Induista/Buddista etc)
2. Protocolli e Linee guida di sicurezza per le attività in graduale riapertura
• gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti (allegato 8),
• Spettacoli dal vivo e cinema (allegato 9)
• Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (Allegato 10),
• Criteri per Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11).
3. Protocolli di sicurezza già realizzati approvati lo scorso 24 aprile e contenuti nel DPCM del 15 aprile 2020 ovvero:
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12)
• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (allegato 13)
• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14)
• Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (allegato 15)
• Misure igienico-sanitarie (allegato 16)
• Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (allegato 17)
Le linee guida contengono indirizzi operativi specifici – schede tecniche – valide per i singoli settori di attività economica, per la ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing .
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore