DPCM 24 ottobre 2020: le nuove misure restrittive per le attività fino al 24 novembre

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In Gazzetta il DPCM del 24 ottobre 2020 che reca le nuove misure restrittive per rispondere all’emergenza pandemica da COVID-19 che ha portato ad un notevole incremento dei casi sul territorio nazionale: si tratta di disposizioni ulteriori rispetto a quelle già emanate con il DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020, che resteranno in vigore fino al 24 novembre 2020.
Negli Allegati ritornano i Protocolli di sicurezza che erano già presenti nel precedente DPCM del 13 ottobre.
All’interno del DPCM le raccomandazioni puntano sul ridurre al minimo i rapporti sociali: non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI: Smart Working, estensioni nel pubblico e forti raccomandazioni nel privato

Al punto 11 dell’articolo 1 per le attività professionali si conferma che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Ulteriormente (art.3) nelle pubbliche amministrazioni viene incentivato il lavoro agile, al 70%, e differenziazioni dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonche’ quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Viene raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati e fortemente raccomandato agli stessi l’utilizzo della modalità di lavoro agile e di quanto previsto dai Protocolli di Sicurezza (di cui agli allegati 12 e 13 del DPCM)

Ristoranti e bar: da che ora partono le chiusure?

“A decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00“. “Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. È consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Scuola: come si svolgerà la didattica a distanza?

Nelle scuole superiori la didattica a distanza dovrà arrivare a coprire il 75% dell’attività. Spetterà ai dirigenti decidere quali classi potranno lavorare in presenza e quali a distanza. Viene, inoltre, chiesto alle scuole di modulare ulteriormente gli orari di ingresso e uscita degli alunni, anche utilizzando turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga prima delle ore 9. Nulla cambia per il primo ciclo di istruzione, ovvero scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Feste e cerimonie: stop

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Attività di pubblico spettacolo, intrattenimento, sale giochi e scommesse: sospensione

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Chiusi anche i centri culturali, centri sociali e ricreativi. Stop anche ai parchi tematici e di divertimento. Vietate le sagre, le fiere ed eventi similari.

Impianti sciistici: chiusure differenziate

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, gli stessi potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni. Gli impianti potranno riaprire agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Piscine e palestre: sospensioni salvo prestazioni assistenziali

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati sono consentite nel rispetto delle regole sanitarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861)
(GU n.265 del 25-10-2020)

Redazione InSic

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