Decreto Palchi: le disposizioni di sicurezza per attività di pubblico spettacolo e fiere

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Il decreto palchi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014, con decreto interministeriale 22 luglio 2014 (Ministero del Lavoro-Salute). Il decreto contiene le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” (vedi in allegato il decreto).

Si tratta di uno dei decreti previsti dal Decreto del Fare (DL 69/2013) che aveva apportato modifiche all’art. 88 del D.Lgs. 81/08, disponendo l’applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico anche a questo settore d’attività (spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fìeristiche) e prevedendo la sua approvazione entro il 31 dicembre 2013.
Il decreto regola in due Capi
-le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I DIM 22 luglio 2014)
-le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche(Capo II DIM 22 luglio 2014).

Decreto palchi: spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

In base al decreto 22 luglio 2014 Art. 1, il Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti esclusioni (di cui al comma 3 dell’articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

L’articolo 2 ricorda invece le particolari esigenze che caratterizzano le attività di pubblico spettacolo(musicali, cinematografici, teatrali e fieristiche) fra le quali ricordiamo la possibile compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; la frequente presenza di imprese e lavoratori dì diverse nazionalità nelle aree di lavoro (etc, si veda art. 2 co 1 del DM 22 luglio 2014) e si forniscono specifiche indicazioni di adeguamento delle disposizioni del Capo I del Testo Unico al contesto lavorativo di cui trattasi.
L’Articolo 3 e 4 regolano, rispettivamente l’Applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del TUS al settore delle attività di pubblico spettacolo.

Decreto palchi: manifestazioni fieristiche

Il Capo II del DIM 22 luglio 2014 riguarda specificatamente le attività fieristiche, e indica i soggetti e le strutture coinvolte in queste attività (art. 5), e (all’articolo 6) stabilisce che le disposizioni del sopradetto Capo si applichino, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3, ovvero:
a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.
All’Articolo 7, specularmente a quanto stabilito per le attività di pubblico spettacolo, si ricordano le particolari esigenze del settore fieristico e all’Articolo 8 si regola l’Applicazione del Capo I del Titolo IV del Testo Unico, al settore fiere.

Allegati al Decreto Palchi

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del DIM si prevede un monitoraggio congiunto di Ministero del lavoro e Salute sull’applicazione di quanto previsto nel decreto.
Negli allegati al DIM 22 luglio 2014 si forniscono le “Informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea”. E’ inoltre presente un “Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera,f)”. L’Allegato III contiene l’elencazione dei “Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento”. L’Allegato III.1 riporta l’ “Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC”. Infine l’ultimo allegato (All. 4) stabilisce alcune “Informazioni minime sul quartiere fieristico”.

Per approfondire
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Redazione InSic

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