Generatori di vapore e di acqua surriscaldata: patentini e abilitazioni, chiarimenti dall’INL

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Con Decreto 7 agosto 2020 (in Gazzetta del 30 agosto 2020 e in fondo all’articolo, testo+Allegati) il Ministero del lavoro viene regolata la classifica dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata, indicando anche i requisiti generali per l’abilitazione.
Il decreto elenca tipologie di patentino disponibili e gli indici di producibilità del generatore (art. 1 e 2) sulla cui base questi sono organizzati; regola poi le modalità e rilascio dei patentini di abilitazione per i conduttori di generatori (art.3), la formazione tecnica e pratica (artt.4-6), gli esami per l’abilitazione (artt.7-9) i riconoscimenti di titoli esteri e duplicati (artt.9-11).

L’ Ispettorato del Lavoro è di recente tornato sul decreto chiarendo sull’entrata in vigore delle sue disposizioni: il Decreto 7 agosto 2020 entra in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi al 30 settembre 2021), ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 3, che disciplina modalità e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione.

Quali generatori non sono ricompresi nel Decreto 7 agosto 2020?

Esclusi dal decreto:
generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar;
generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar
(la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n.81/2008).

Conduzione di generatori di vapore: quali sono i patentini?

I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi (art. 1):
a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Quali obblighi ha il titolare del patentino?

Il titolare del patentino deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico di Sicurezza: sarà l’utilizzatore ad acquisire copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità
È sottoposto alla visita medica di controllo, che viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età (o salvo diversa disposizione del medico competente). Previsto l’esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalità previste all’allegato III.

Cosa si intende per producibilità del generatore

Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti per i patentini è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.
Se il valore non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:
• il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
• il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
• il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;
• il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.

Quale validità hanno i patentini di abilitazione?

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del Decreto (che non entra in vigore dal 30 settembre settembre 2021), il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età: ciò vale anche per patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto.
Chiarisce l’Ispettorato con una nota che, siccome i patentini si intendono rinnovati automaticamente fino al compimento dei 70 anni senza dare luogo alla precedente procedura di rinnovo quinquennale, il Ministero conferma che la relativa modulistica (modello 6)non sarà più necessaria e viene pertanto eliminata dal sito.

Formazione per conduttori di generatori di vapore

Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione (regolato all’art. 8), il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II (art. 4).
Per essere ammessi:
al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado occorre avere il possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno vengono indicati in art. 4 alcuni titoli di studio minimi
al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati devono essere in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (vedi infra art.4).

All’art. 5 si regola la validità del corso pratico per la partecipazione ad una sola sessione di esami: le eventuali variazioni riguardanti il generatore di vapore o il formatore devono essere riportate nella documentazione relativa al corso da parte del soggetto formatore, spiega il Decreto (infra art.5). Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno

Come si svolge l’esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore?

Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell’allegato I al decreto: le date sono fissate dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente; gli esami consistono in prove finalizzate a valutare l’acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore.
Viene redatto apposito verbale dal quale risulta l’esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell’esclusione, poi trasmesso dalla commissione al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Redazione InSic

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