RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione

Il ruolo del RSPP nelle Organizzazioni: obblighi e responsabilità

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Il «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

In questo articolo vediamo chi è il RSPP in azienda, le sue funzioni, il ruolo, come si diventa Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione in azienda e i compiti imposti dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP: significato e definizione D.lgs. 81/08

Il significato dell’acronimo RSPP è “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è, secondo il D.Lgs. 81/2008 (art. 2, comma 1, lett. f), la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, che a sua volta ai sensi della successiva lett. l) è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Da chi è nominato il RSPP?

Il RSPP è nominato dal datore di lavoro.

Il Datore di lavoro ha l’obbligo non delegabile (ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 81/08) di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nella costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro deve ricercare le relative risorse “prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva”, come previsto dall’art. 31, primo comma, del Testo Unico, e che tutte le scelte relative ai componenti del Servizio siano oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La scelta del RSPP è un atto la cui responsabilità esclusiva è in capo al datore di lavoro. Così come una inadeguatezza o una evidente incapacità del RSPP configura una possibile culpa in eligendo. Come risulta evidente in diversi punti nel corpo del D.Lgs. 81/08 il legislatore ha dunque inteso instaurare una solida interdipendenza funzionale tra datore di lavoro e RSPP.

Qual è la funzione del RSPP?

Nella definizione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2 – definizioni) data dal D.Lgs. 81/08 viene specificato il preminente ruolo di coordinamento del RSPP.
Tale sottolineatura intende far emergere la natura gestionale del ruolo di RSPP quale figura cui è richiesta un’attività di coordinamento del servizio di prevenzione e protezione, da svolgersi attraverso un approccio sistemico e integrato.
Sempre in ordine alla natura del ruolo del RSPP è stato osservato che la funzione è svolta richiedendo spesso di intervenire in modo specialistico, assolvendo in tal modo a due tipologie di attività tra loro molto diverse:

  1. Da un lato, infatti, è chiamato a promuovere un approccio coordinato alla prevenzione (attività gestionale),
  2. Dall’altro, deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (attività specialistica).
  3. deve poi formulare il piano dei miglioramenti assieme al SPP, ed elaborare le misure preventive e protettive e redigere di proprio pugno le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Il RSPP pertanto incide direttamente nella vita aziendale svolgendo a tutti gli effetti anche un’attività direttiva (attività manageriale): non è vero dunque, come sostengono alcuni, che l’art. 33 attribuisce al RSPP ridotte capacità operative all’interno della struttura aziendale.
  4. infine, il RSPP dovendo assicurare l’aggiornamento continuo della valutazione dei rischi deve adempiere ad una funzione di vigilanza che presuppone la verifica di carattere generale circa le singole lavorazioni e la loro esecuzione in sicurezza.
    Non può pertanto esimersi dal controllo sull’efficacia delle misure individuate e sulla loro corretta applicazione nonché su ogni possibile variazione di assetto degli ambienti di lavoro o degli apparati utilizzati, comprese le dotazioni e le applicazioni informatiche. Tale vigilanza è analoga a quella attuata da un coordinatore per la sicurezza in cantiere e pertanto si definisce “alta” per distinguerla da quella “operativa” demandata di norma al dirigente e al preposto.
    Da qui, compete al RSPP anche una funzione di controllo interno (attività ispettiva) in merito alla quale e alle relative risultanze è il referente di fiducia del datore di lavoro, intervenendo quanto meno una volta l’anno nell’ambito della riunione periodica ex art. 35.

Ciò detto, il ruolo del RSPP è stato da tempo ben ricostruito dalla Cassazione Penale (Sezione IV, sentenza n. 1834 del 15 gennaio 2010) che lo ha qualificato in termini di specifica posizione di garanzia nei confronti dei destinatari delle norme prevenzionali, sebbene operi per conto del datore di lavoro il quale è la persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia.

I compiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il RSPP sui rischi presenti in azienda.

Tale obbligo di informazione deve consentire al RSPP e al servizio di prevenzione e protezione (SPP) “di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze e in tal senso il datore di lavoro crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura”.

Il RSPP deve acquisire informazioni dettagliate non di un reparto o di un settore ma dell’intera azienda, non di quello che avviene durante i turni di lavoro, ma nell’arco delle 24 ore.
Successivamente sarà cura del datore di lavoro verificare congiuntamente la completezza del documento di valutazione dei rischi, accertando che rispecchi nella sua interezza l’effettiva realtà aziendale.

In merito è intervenuta la Cassazione (quarta sezione penale, sentenza n. 4917 del 4 febbraio 2010) che ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro, ed escluso quella del RSPP, per un infortunio occorso ad un lavoratore il quale, durante il turno di lavoro notturno, era intento ad eseguire delle operazioni di cui il RSPP non era mai stato informato.

Chi può svolgere il ruolo di RSPP?

Il ruolo di RSPP può essere svolto dallo stesso datore di lavoro, assegnato ad un dipendente interno all’azienda oppure svolto da un soggetto esterno all’azienda.

Esaminiamo nel dettaglio i diversi casi:

Datore di lavoro RSPP

Il ruolo di RSPP può essere svolto dallo stesso datore di lavoro se l’impresa occupa:

  • fino a 30 lavoratori per le aziende artigiane o industriali;
  • fino a 30 lavoratori per le aziende agricole o zootecniche;
  • fino a 20 lavoratori per le aziende della pesca;
  • per tutte le altre tipologie, ad esclusione di quelle con rischi elevati, fino a 200 lavoratori (allegato II al D.Lgs. 81/2008).

Sono comunque da escludere i casi delle aziende a maggiore rischio, elencate all’art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/2008.
In tal caso, il datore di lavoro può ricoprire l’incarico di RSSP previa frequentazione di un idoneo corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro della durata variabile da 16 a 48 ore con obbligo di aggiornamento periodico, previa comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Con l’intervento del D.Lgs. 106/2009, ad esclusione dei summenzionati casi di aziende a maggiore rischio, si è riconosciuta la possibilità, nelle imprese o unità produttive (inizialmente fino a cinque lavoratori, limite successivamente azzerato dalla citata legge 98/2013), che il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al RLS. Anche in questa ipotesi vi è l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporsi a specifici programmi di formazione.

RSPP esterno o interno?

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 31 indica che salvo nel caso di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

“il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui all’art. 31″.

Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi (art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/08) in:

  • aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i.
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Come si diventa Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione?

A differenza di altre figure professionali, il RSPP (come gli ASPP) non viene nominato, ma designato.

Il vocabolario Treccani attribuisce al termine “designare” il significato di “proporre una persona per un determinato ufficio”, “indicare con precisione”. E “proporre” o “indicare” sono azioni che non si possono effettuare senza conoscere e avere attentamente soppesato il soggetto prescelto.
Per un’Organizzazione, e a maggior ragione per il datore di lavoro, appare perciò controproducente individuare il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione senza un’attenta valutazione del professionista cui affidare un aspetto tanto strategico. L’interdipendenza e la sinergia in tema di safety che deve realizzarsi tra RSPP e datore di lavoro non può essere riconducibile ad una ordinaria prestazione di servizi da parte di un soggetto terzo.
A tal proposito, è del tutto sconveniente affidarsi ad una società di intermediazione professionale senza una conoscenza diretta della persona che si intende designare e con la quale si dovrà allacciare un rapporto fiduciario.

RSPP: Responsabilità

Il RSPP pur assumendo in prevalenza compiti di consulenza e indirizzo non è un consulente del datore di lavoro.

Un consulente viene interpellato a discrezione del soggetto che intende avvalersene, mentre per il datore di lavoro l’ausilio del RSPP non è una facoltà, ma un obbligo.
Infine, il RSPP non svolge un’attività di supporto alle decisioni ma fornisce precise indicazioni su quelle che sono le soluzioni conformi per la sicurezza dei lavoratori che il datore di lavoro non può esimersi dall’adottare.

Come dice l’art. 29, il RSPP è uno stretto collaboratore del datore di lavoro e il datore di lavoro se ne serve per effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento. La giurisprudenza interviene a confermare che il RSPP “ha l’obbligo di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo opportune indicazioni tecniche per risolverli” (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 12223 del 22 marzo 2016).
Se ne deduce come il RSPP debba farsi carico di un aspetto fondamentale dell’attività aziendale in modo del tutto analogo a quello di un dirigente d’azienda, in un’ottica fiduciaria e di accountability.
Possiamo dire che in un’azienda o in un’unità operativa è il dirigente che deve dar conto di ogni aspetto legato alla safety e sotto tale profilo è l’unico dirigente. Difatti in azienda non vi possono essere altre figure o alter ego del RSPP, se non gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione da lui direttamente coordinato, che hanno titolo ad intervenire nel valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Indiscutibilmente il RSPP per interpretare correttamente il suo ruolo nell’ambito dell’organizzazione deve agire come un soggetto decisore che incide nell’assetto dei processi lavorativi. Gli orientamenti giurisprudenziali sono concordi nel confermare anche le responsabilità (in termini di responsibility) in capo al RSPP. In qualità di dirigente della sicurezza può essere chiamato in causa qualora fornisca indicazioni operative inadeguate o manchi di assumere specifiche iniziative volte ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative.

Capacità e requisiti professionali del RSPP

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è definito come persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione.
Tale necessità scaturisce dal fatto che si dà per scontato che il datore di lavoro in genere non possieda capacità o requisiti professionali (o almeno non tutti), che gli consentono di effettuare direttamente la valutazione della generalità dei rischi presenti in azienda.
Ne consegue che il RSPP per assolvere ai compiti richiesti deve disporre di una professionalità estesa a diversi ambiti di specializzazione, deve essere in grado di svolgere la propria missione con approccio multidisciplinare.

Si tenga conto che solamente i rischi elencati nelle cosiddette procedure standardizzate (decreto interministeriale del 30 novembre 2012) sono organizzati in 25 famiglie di pericoli e ciascuno di essi ha una propria complessità intrinseca, come ad esempio la valutazione dello stress lavoro correlato. In particolare se si considera il rischio incendio, con il nuovo Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) la valutazione deve essere declinata secondo 10 diverse strategie antincendio, ciascuna delle quali richiede a sua volta una specifica specializzazione in materia.

Competenze relazionali del RSSP

Non solo: alle molteplici competenze tecniche richieste al RSPP devono aggiungersi le competenze relazionali “quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali”.
Malgrado ciò, per acquisire la qualifica RSPP o ASPP è sufficiente essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria Superiore, nonché di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Peraltro, la partecipazione a detti corsi viene di norma autogestita non essendo stata prevista alcuna forma pubblica di riscontro.

La formazione del RSPP

La formazione richiesta al RSPP è svincolata dal quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. Tale istituto ha lo scopo di collegare tra loro i diversi sistemi di qualificazione dei paesi europei fungendo da strumento di unificazione utile per tutte quelle che sono le “professioni non regolamentate”.
Sotto questo profilo l’Italia risulta disallineata rispetto al resto d’Europa in quanto da un lato prevede la possibilità di acquisire la capacità di assolvere ai compiti di RSPP attraverso un percorso formativo molto leggero rispetto agli altri stati membri e dall’altro non riconosce titoli esteri di formazione in salute e sicurezza ben più impegnativi come il Nebosh o il VCA (corrispondenti ad una specifica laurea triennale).
Da noi cioè per essere RSPP non si richiede un livello di conoscenze, abilità e competenze espresso in termini di EQF (European Qualifications Framework).
Di contro i professionisti che in Europa hanno acquisito titoli riconosciuti internazionalmente per operare come responsabili della safety, in Italia non possono essere designati RSPP. Paradossalmente da noi vige la norma UNI che definisce l’iter per acquisire e mantenere la qualifica di tecnico manutentore degli estintori (UNI 9994-2) in forma riconosciuta in tutti gli stati d’Europa, ma non altrettanto per il ruolo di RSPP.
Il datore di lavoro sotto questo profilo non viene guidato nella scelta. Non può nemmeno affidarsi ad un albo di categoria come nel caso degli ordini professionali perché non esiste un albo/elenco dei Responsabili del servizio di protezione e prevenzione.

RSPP: quali corsi deve fare?

La formazione del RSPP prevede il seguente percorso formativo:

  • Modulo A di base: 28 ore
  • Modulo B Comune a tutti i settori produttivi: 48 ore
    Modulo B di specializzazione per determinati settori:
    A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca: 12 ore
    B – Estrazione di minerali da cave e miniere: 16 ore
    F – Costruzioni: 16 ore
    Q – Sanità e assistenza sociale: 12 ore
    C – Attività manifatturiere: 16 ore
  • Modulo C di specializzazione per soli RSPP: 24 ore

Coloro che sono in possesso di determinate lauree (vedi comma 5 del dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08) sono esonerati dai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’art. 32 (Modulo A e Moduli B) e dovranno frequentare esclusivamente il Modulo C.
Tutti dovranno poi svolgere i corsi di aggiornamento per una durata totale di almeno 40 ore ogni 5 anni.

Quali corsi deve fare il datore di lavoro-RSPP?

Se il RSPP è anche datore di lavoro, dovrà frequentare un corso di formazione diverso (più breve), della durata variabile a seconda della fascia di rischio in cui rientra l’azienda:

  • Basso: 16 ore
  • Medio: 32 ore
  • Alto: 48 ore

Anche la durata dell’aggiornamento, sempre quinquennale, dipende dalla fascia di rischio:

  • Basso: 6 ore
  • Medio: 10 ore
  • Alto: 14 ore

RSPP in breve

  1. Chi deve nominare il RSPP?

    Il datore di lavoro è il soggetto obbligato alla designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. Tale attività non è delegabile (art. 17, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08).

  2. Quali corsi di formazione sono necessari per svolgere la funzione di RSPP?

    Il percorso formativo per assumere il ruolo di RSPP prevede un percorso diviso in tre moduli: Modulo A (28 ore), Modulo B (durata diversa a seconda del settore), Modulo C (24 ore). Sono previsti corsi di aggiornamento di almeno 40 ore, ogni 5 anni.

  3. Qual è la differenza tra RSPP e RLS?

    Il RSPP è il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale ed è nominato dal Datore di lavoro, con il compito di farne le veci in materia di salute e sicurezza.
    Il RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed è, appunto, eletto dai lavoratori con il compito tutelarne i diritti rispetto alle iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza.
    Le due funzioni sono in antitesi e, pertanto, non assolvibili dalla stessa persona.

  4. Il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP?

    Sì. Come indicato nell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

  5. Il datore di lavoro può delegare la Valutazione dei rischi al RSPP?

    Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non può essere delegato dal datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del relativo documento (DVR).
    Il RSPP non rientra quindi tra i soggetti che in azienda possono essere interessati dall’istituto della delega (art. 16 – delega di funzioni) e della corrispondente vigilanza da parte del delegante.

Per avere maggiori informazioni sul tema consulta anche i nostri articoli:

Conosci già la rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro?

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RSPP e sicurezza sul lavoro: formazione e aggiornamento

InSic suggerisce fra i libri di salute e sicurezza di EPC Editore, i seguenti volumi sulla figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione in azienda

Corso di formazione e aggiornamento per RSPP, EPC Editore, luglio 2022 (II ed.), Fattori Lucio, Massera Stefano

Corso di formazione e aggiornamento per RSPP

Fattori Lucio, Massera Stefano

E-book

(versione PowerPoint)

Abc della sicurezza ad uso del datore di lavoro e del RSPP, EPC Editore, maggio 2021, D’Orsi Fulvio

Abc della sicurezza ad uso del datore di lavoro e del RSPP
D’Orsi Fulvio
Manualistica per i lavoratori
Edizione: maggio 2021
Pagine: 96
Formato: 115×165 mm

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, EPC Editore, giugno 2020 (XVII ed.), Guerriero Giacomo, Porpora Antonio , Vescuso Silvia

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Guerriero Giacomo, Porpora Antonio , Vescuso Silvia
Libro
Edizione: giugno 2020 (XVII ed.)
Pagine: 336
Formato: 150×210 mm

InSic suggerisce fra i corsi di salute e sicurezza sul lavoro organizzati da Istituto INFORMA- Roma, il seguente percorso formativo

RSPP_caschetto

Corso RSPP
La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

MODULO A – MODULO B – MODULO C

Percorsi formativi stabiliti dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)

InSic suggerisce tra i corsi in e-learning di Istituto Informa, quelli specificamente pensati per i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione

Corso e-learning Aggiornamento RSPP<br/> durata 8 ore, EPC Editore, ,

Corso e-learning Aggiornamento RSPP
durata 8 ore

Corso E-Learning

€ 210,00 + iva

Corso e-learning Aspetti Normativi Giuridici Tecnico Organizzativi durata 1 ora, EPC Editore, ,

Corso e-learning Aspetti Normativi Giuridici Tecnico Organizzativi durata 1 ora

Corso E-Learning

€ 30,00 + iva

Corso e-learning Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - durata 1 ora, EPC Editore, ,

Corso e-learning Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – durata 1 ora

Corso E-Learning

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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