Illeciti sul lavoro e maggiorazione sanzioni: chiarimenti sul concetto di recidiva

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L’Ispettorato nazionale ha prodotto una Nota integrativa alla Circolare n. 2/2019, (Nota prot 1148 del 5 febbraio 2019) che torna sul tema della Maggiorazione delle sanzioni introdotta con l’art. 1, comma 445, lett. e) della Legge di Bilancio n. 145/2018, in particolare sulla lett e) per chiarire le ipotesi di “recidiva” in base alle quali le maggiorazioni delle sanzioni già previste in legge di Bilancio, vengono ulteriormente raddoppiate.
Si chiarisce in particolare sulle finalità repressive delle disposizioni, su cosa si intenda per “recidiva”, sul soggetto destinatario delle maggiorazioni e sulle ipotesi che escludono la configurabilità di tale aumento di sanzione.

La “recidiva” introdotta in Legge di Bilancio

Per reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori, (lavoro sommerso, interposizione, distacco transnazionale, infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) la lettera e) dell’art. 1 comma 445 della Legge di Bilancio prevede che “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”, introducendo un’ipotesi di “recidiva”. Si intende reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio, chiarisce il Ministero del lavoro nella Nota.

Il Destinatario della Recidiva delle Sanzioni

Quanto al Destinatario, va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
“trasgressore” in caso di violazioni amministrative;
“datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di “datore di lavoro”).
Inoltre, per provare la recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 bis della L. 689/1981: la definitività dell’illecito, continua il ministero nella Nota, consegue:
• allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;
• nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
• al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.
Pertanto, il soggetto che risulta “destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.

Quando non si applica Recidiva

Non si applica l’aumento della pena per recidiva quelle ipotesi in cui avviene l’estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 (in caso di Diffida, il pagamento dell’importo delle sanzioni avviene nella misura pari al minimo previsto dalla legge). Inoltre, non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004 (ipotesi di Prescrizione obbligatoria impartita dal personale dell’Ispettorato al contravventore per violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda).
Infine, il Ministero del Lavoro ricorda che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.

Riferimenti normativi:

Nota integrativa alla circolare n. 2/2019, prot 1148 del 5 febbraio 2019
art. 1, comma 445, lett. e), Legge n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni
(Ispettorato Nazionale del lavoro del 15 febbraio 2019)

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Redazione InSic

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