Interpello 5/2019: Apposizione segnaletica stradale e validità dei corsi di aggiornamento

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Con Interpello del 15/07/2019 – n. 5/2019 la Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro risponde all’ANCE sulla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, che indicava i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale e che è stato abrogato dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019 a partire dal 15 marzo 2019 che abbiamo approfondito su queste pagine.

Il Quesito
ANCE ricorda che nel nuovo DIM 22/01/2019 si modifica il periodo di validità dei corsi e la loro durata, pertanto, si chiede se alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.

Aggiornamenti formativi: a confronto i due Decreti interministeriali
Nell’Interpello n.5/2019 si mettono allora a confronto le disposizioni in materia di formazione contenute nei DIM 4/3/2019 e 22/01/2019.
Nel DIM 4/3/2013 al punto 10 “Modulo di aggiornamento” dell’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) si indicava un aggiornamento quadriennale:
“L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”

Invece nel DIM del 22 gennaio 2019, in allegato II si riporta il riferimento ad un aggiornamento quinquennale:
“L’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”;

Secondo la Commissione Interpelli
Pertanto, la Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e sulla base del principio delle leggi nel tempo, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore (15 marzo 2019); quanto agli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del DIM del 22 gennaio 2019, manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.

Riferimenti normativi
Interpello del 15/07/2019 – n. 5 / 2019
Istanza: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta a interpello Decreto 22.1.2019 sicurezza – segnaletica stradale – attività lavorative – traffico veicolare – chiarimenti su aggiornamento corsi di formazione 2013 – Seduta della Commissione del 15 luglio 2019
Destinatario: Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE

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Redazione InSic

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