Interpello n.14/2016: visite mediche e oneri trasporto del lavoratore

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In Analisi l’interpello n.14/2016 in materia di sicurezza, che risponde ad un quesito in materia di oneri delle visite mediche, presentato dalla Unione Sindacale di Base (USB).Fa parte degli interpelli pubblicati il 25 ottobre scorso dal Ministero del Lavoro

Il Quesito
L’Unione Sindacale di Base (USB) ha richiesto il parere della Commissione Interpelli su due specifiche domande.
La prima riguarda il soggetto su cui devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4 del Testo Unico di Sicurezza complementari alle visite mediche periodiche fino al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa.
La seconda domanda implica il tempo con cui il lavoratore si sposta dalla casa di cura indicata dal medico competente al luogo di lavoro: va considerato orario di lavoro?

Secondo la Commissione Interpelli
I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.
Si fa poi riferimento all’interpello n.18/2014 nel quale si ribadiva che in base all’art. 18 del Testo unico di Sicurezza le visite mediche non possono per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato (il lavoratore non può esimersi). L’Art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa ma, secondo il Ministero, l’effettuazione della visita medica risulta funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.
E anche in quella sede si era ribadito come i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Se il controllo sanitario avviene in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante il suo svolgimento.

Riferimenti normativi:
Interpello del 25/10/2016 – n. 14/2016
destinatario: USB
istanza: Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.

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Redazione InSic

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