Nuovo aggiornamento della situazione epidemiologica nazionale: in base ai dati diffusi nel monitoraggio settimanale Covid-19(8 gennaio 2021) e sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia il ministro Speranza ha firmato cinque nuove ordinanze che collocano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.
Le ordinanze entrano in vigore da domenica 10 gennaio 2021
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da lunedì 11 gennaio:
- area gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
- area arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto
- area rossa: (nessuna Regione).
Restano in vigore le restrizioni previste daldecreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.
Le ordinanze:
- Orinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021.Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria
- Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto
- Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia
- Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia
- Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna
Nell'articolo
Il decreto legge 1/2021 – Decreto “Ponte”
E’ in Gazzetta ufficiale DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo “ponte” tra il 7 e 15 gennaio 2021: il 7 scadono infatti gli effetti del DL Natale e il 15 gennaio scade la copertura offerta dal DPCM del 3 dicembre 2020.
Il Governo ha pubblicato ora lefaq principalisulle disposizioni in vigore dal 21 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. Cliccando sul calendario disponibile sulle pagine governativeè possibile visualizzare ulteriori FAQ, relative alle disposizioni settoriali che si applicano nei singoli giorni, distinti tra “gialli“, “arancionie”rossi“.
Aree regionali di rischio fino al 10 gennaio 2020
Il “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172) e ildecreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, dispongono, per il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021, l’applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per:
- lezone rosse, nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021;
- lezone arancioni, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4, 9 e 10 gennaio 2021;
- lezone gialle, nei giorni 7 e 8 gennaio 2021, nei quali vige anche l’ulteriore divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome.
Spostamenti fino al 15 gennaio 2021 (fonte Ministero Salute)
Dal 7 al 15 gennaio 2021 stop spostamenti tra Regioni
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
Weekend 9-10 gennaio in zona arancione con deroga “piccoli Comuni” confermata
Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Zona rossa, prevista “visita a casa” nel proprio Comune
Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Nuovi criteri per le fasce di rischio
Il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Scuole superiori in classe dall’11 gennaio
Il testo interviene, inoltre, sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
DL ponte: rivisti i criteri per gli scenari di rischio, organizzazione DAD e piano vaccinale
Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.
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