Il datore di lavoro e la sicurezza dei lavoratori: gli adempimenti da conoscere

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Secondo la normativa di sicurezza, D.Lgs. 81/08, art. 2, co. 1 lett. b), il «datore di lavoro» è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Chi è il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08?

Il datore di lavoro è il soggetto posto al vertice della scala gerarchica aziendale, chiamato a organizzare e gestire gli adempimenti prevenzionistici. Il datore di lavoro è infatti il principale destinatario degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ha la funzione di primario garante delle tutele dei lavoratori.

L’individuazione del soggetto che riveste il ruolo di datore di lavoro è, pertanto, un’operazione di primaria importanza al fine della attribuzione di compiti e responsabilità.

Il datore di lavoro nelle aziende private

Nelle aziende private, il datore di lavoro è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 come il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo di organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, poiché esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione

Nelle Pubbliche Amministrazioni, invece, il datore di lavoro è individuato nel Dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

Può essere individuato anche nel funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

Il datore di lavoro “di fatto”

Lo status di datore di lavoro per la sicurezza non necessariamente è subordinato al rilascio di una nomina formale da parte dell’organo di vertice: dapprima la giurisprudenza, poi lo stesso legislatore hanno stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) – cioè il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto – gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (art. 299, D.Lgs. 81/2008).

Quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro?

Il datore di lavoro deve rispettare numerosi adempimenti, due dei quali non sono delegabili (art. 17 del D.Lgs. 81/08):

  • effettuazione della Valutazione dei Rischi
  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).


In merito alla nomina degli altri componenti addetti al Servizio di prevenzione e protezione, (gli ASPP), e dello stesso medico competente non vige divieto di delega alla nomina: questi pertanto all’occorrenza possono essere designati anche da altre figure come i dirigenti.

Obblighi del datore di lavoro per la sicurezza


L’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di obblighi il cui adempimento spetta al datore di lavoro e al dirigente, per cui, il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
  2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  3. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  6. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  7. richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  8. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  9. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  10. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008;
  11. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  12. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  13. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati sulle misure adottate (art. 18, co. 1, lett. q);
  14. elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (il cd. DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  15. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  16. comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  17. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza «nelle ipotesi di cui all’art. 50» D.Lgs. 81/2008, cioè la valutazione di rischi, la individuazione, realizzazione, programmazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva, la designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro, del medico competente, all’organizzazione della formazione;
  18. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43 D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  19. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  20. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/2008;
  21. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  22. comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  23. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.


Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 18 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro (ma anche questo è un obbligo delegabile anche ai dirigenti) dovrà fornire al Servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito:

  • alla natura dei rischi;
  • all’organizzazione del lavoro;
  • alla programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
  • alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • ai dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
  • ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Individuazione e poteri del datore di lavoro

  1. Quali sono i poteri del datore di lavoro?

    Il diritto del lavoro attribuisce al datore di lavoro la titolarità di specifici poteri che incidono sulla sfera giuridica del lavoratore: il potere direttivo, volto a impostare la prestazione lavorativa; il potere di controllo, o ispettivo, finalizzato a verificare il corretto adempimento degli obblighi del dipendente; il potere disciplinare, diretto a sanzionare il lavoratore inadempiente.

  2. Come capire chi è datore di lavoro?

    Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro, che possiede autonomia gestionale ed esercita i poteri decisionali e di spesa.
    Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tale figura.

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Redazione InSic

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