Medici competenti della Polizia di Stato: quali titoli e requisiti professionali?

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Con Interpello n.7/2019 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito posto dalla Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) sulla riconferma della nomina di un medico competente della Polizia di Stato e sui requisiti e titoli autorizzativi per lo svolgimento della professione.
In particolare, si accenna alla necessità di presentare che, sulle pagine istituzionali presenta due elenchi distinti di professionisti.

Medici della Polizia di Stato: quali requisiti?

La Confederazione rileva che nell’elenco dei Medici autorizzati, riportato sul sito del Ministero della Salute si distingue fra medici competenti autorizzati e che hanno sostenuto l’apposito esame e i medici delle Forze Armate e Forze di Polizia ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. d – bis del D.L.gs. nr.81/08 (Testo Unico di Salute e sicurezza sul lavoro) che devono obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione.
Pertanto, chiede conferma del fatto che i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti abbiano l’obbligo di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione e, qualora iscritti nell’apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM (come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017) ed inviare la prevista autocertificazione al Ministero.

Medici della Polizia di Stato: necessaria l’autodichiarazione?

Quanto all’obbligo dei medici della Polizia di Stato, di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti, la Commissione sgombra il campo da dubbi: anche conformemente alla circolare del 2017 per poter svolgere le funzioni di medico competente “risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco (del Ministero della Salute n.d.r.), stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco”.
E rispetto all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la Commissione ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, “non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina”.

Riferimenti normativi:


INTERPELLO 24/10/2019 – n. 7 / 2019
Istanza: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.-risposta ad interpello “Medico Competente della Polizia di Stato-Distanza dai luoghi di lavoro assegnati-Iscriz. nella sez. d-bis dell’elenco dei medici competenti del Min. salute e aggiorn.”Seduta Commissione 24.10.19
Destinatario: Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia – CONSAP

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Redazione InSic

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