Personale ispettivo: in un decreto il nuovo Codice di Condotta

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Il Ministro del Lavoro Giovannini ha firmato, in data 15 gennaio 2014, il decreto ministeriale di approvazione del nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoro.

Tale documento (che troverete in allegato), per la sua connotazione squisitamente tecnica, traccia, definisce e puntualizza regole di condotta, deontologiche e procedimentali riferite all’attività di vigilanza e al personale in essa impiegato, opportunamente aggiornate con le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.

Il DM 15 gennaio 2014 si articola in Capi che riguardano da vicino attività propedeutica agli accertamenti (Capo II) con riferimento alla richiesta di intervento e alla programmazione delle attività).
Il Capo III analizza le fasi dell’accesso ispettivo e delle modalità di accertamento , nonché le fasi di verbalizzazione e rapporto.
L’articolo 9 ricorda che gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, nell’identificazione delle persone presenti, nell’acquisizione delle dichiarazioni, nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro.
Tali accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
In caso di accesso breve e nelle altre ipotesi individuate dall’Amministrazione la verifica ispettiva può essere definita sulla base della corrispondenza tra la situazione aziendale accertata e quella risultante dalla consultazione delle banche, ove non sia ravvisabile alcun elemento indiziario di irregolarità.
L’Art. 12 che regola acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori, le richiede durante il primo accesso : il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, dal Consigliere di parità e, nell’ambito della vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il personale ispettivo può anche valutare l’opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro, nonché di acquisire dichiarazioni utili all’accertamento anche da parte di altri soggetti.

Al Capo V si trova l’identificazione dei profili deontologici quali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza, con riferimento anche alla tutela della riservatezza e del segreto professionale (art. 22), specificando come il personale ispettivo non possa utilizzare utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad accedere dalla Amministrazione. Nel corso dell’ispezione nonché nelle fasi successive, il personale ispettivo garantisce la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all’accertamento e conserva il segreto sulle informazioni inerenti ai processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni.

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Redazione InSic

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