Protocollo Sicurezza sul lavoro: arriva l’integrazione con l’Accordo delle Parti sociali

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Dopo un lungo confronto è stato integrato oggi, venerdì 24 aprile 2020, il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto lo scorso 14 marzo 2020.
Il protocollo così come integrato sarà allegato al prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in uscita durante questo week-end.
Spicca in premessa l’indicazione che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, e che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Fra le novità: i certificati di negativizzazione, la rimodulazione degli spazi, l’attenzione ai lavoratori “fragili” ed i Comitati di verifica del Protocollo.

Certificati di negativizzazione

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Richiesta alle aziende la massima collaborazione all’autorità sanitaria territoriale competente anche per l’esecuzione del tampone per i lavoratori e la disposizione vale anche per le ditte in appalto.

Rimodulazione degli spazi di lavoro e smart working

Ancora riferimenti all’esigenza di rimodulare gli spazi di lavoro (punto 8), compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali, per garantire il distanziamento tra un lavoratore e l’altro e l’utilizzo delle mascherine per tutti i dipendenti che condividono spazi comuni, come del resto previsto dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Inoltre, favoriti gli orari differenziati ed il ricorso allo smart-working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza anche con il supporto del datore di lavoro che dovrà favorire le idonee attrezzature necessarie.

Spostamenti all’interno del sito riunioni e formazione

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo, restano non consentite le riunioni in presenza, ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
Restano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

Lavoratori fragili

Confermato il riferimento ai lavoratori “fragili” (punto 12): il medico competente deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda deve provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Mobilità dei lavoratori

In tema di mobilità dei lavoratori si richiede di evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico (manca al momento un accordo sul Trasporto Pubblico). Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette (punto 8).

Comitati di verifica del Protocollo

Prevista la costituzione in azienda di un Comitato (punto 13) per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS oppure, laddove non sia possibile, Comitati Territoriali composti dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali e Comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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