Radiazioni ionizzanti: la nuova direttiva europea sui rischi da esposizione

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea (GUCE L 13 del 17 gennaio 2014) la Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La nuova direttiva 2013/59/EURATOM (che riportiamo in allegato) entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, mentre le direttive 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom saranno abrogate dal 6 febbraio 2018.
Gli Stati membri potranno conformarsi alla direttiva entro il 6 febbraio 2018.

La protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti risale all’articolo 2 lettera b), del trattato Euratom che prevedeva norme di sicurezza uniformi mentre l’articolo 30 del trattato EURATOM definisce “norme fondamentali” relative alla protezione sanitaria nel 1959 cui sono seguite le direttive ora oggetto di abrogazione.
Tuttavia il gruppo di esperti nominato dal Comitato scientifico e tecnico ha sottolineato l’opportunità che le norme fondamentali di sicurezza stabilite in conformità del trattato EURATOM tenga conto delle nuove raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP), in particolare quelle contenute nella pubblicazione n. 103 dell’ICRP, che ha distinto tra situazioni di esposizione esistenti, pianificate e di emergenza. La nuova direttiva contempla tutte le situazioni di esposizione e tutte le categorie di esposizione, vale a dire l’esposizione professionale e della popolazione e le esposizioni mediche.

Campo di applicazione

La direttiva si applica
• alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nella Comunità e all’esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;
• alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettri-che che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
• alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione (funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante e alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;)
• all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
• alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.

La direttiva non si applica
a) all’esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell’organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) all’esposizione di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
c) all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.

I contenuti della direttiva 2013/59/EURATOM

La direttiva fissa i Principi generali della radioprotezione (Art.5), Vincoli di dose per l’esposizione professionale (Art. 6), Livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti (Art. 7) e i Limiti di dose per l’esposizione professionale di diverse categorie di soggetti (Artt. 8 e ss).
Un intero capo, il IV riguarda la istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione, mentre il Capo VI riguarda da vicino le Esposizioni professionali approfondendo sulla responsabilità per la valutazione e l’esecuzione dei provvedimenti di radioprotezione dei lavoratori esposti (art. 31), indicazioni per una Protezione operativa dei lavoratori (art.32 e ss) e, all’articolo 35 si individuano i Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro, qualora i lavoratori possano ricevere un’esposizione superiore a una dose efficace di 1 mSv all’anno o a una dose equivalente di 15 mSv all’anno per il cristallino o di 50 mSv all’anno per la pelle e le estremità del corpo.
All’articolo 36 della Direttiva 2013/59/EURATOM si fa riferimento alla distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche. Mentre l’Articolo 39 e ss riguarda la Sorveglianza radiologica del luogo di lavoro, il CAPO VII riguarda specificamente le Esposizioni Mediche.
L’Articolo 82 individua anche la figura di Esperto in materia di protezione contro le radiazioni e le sue competenze, dello Specialista in fisica medica (Art. 83) e dell’Addetto incaricato della radioprotezione (Art. 84)

Per quanto riguarda l’Esposizione al Radon in ambienti chiusi, l’articolo 74 richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m. Gli stati dovranno anche promuovere interventi volti a individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, se del caso, incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro tipo, misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni.
L’articolo 103 (Piano d’azione per il Radon) richiede agli Stati Membri di definire un piano d’azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua in base alle considerazioni sugli aspetti individuati nell’allegato XVIII alla direttiva.

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Redazione InSic

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