Radiazioni ionizzanti: in Gazzetta il D.Lgs. n.101/2020 di riordino della disciplina – in vigore dal 27 agosto

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In vigore dal 27 agosto 2020 il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il Decreto (pubblicato in GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 29) riordina la normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di Delegazione europea 2019).

La Direttiva 2013/59/Euratom recepita, abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Decreto Legislativo 31 luglio 2020: Decreto radiazioni ionizzanti, campo di applicazione

Il Decreto legislativo è di riordino delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 30 luglio scorso in esame definitivo, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/Euratom, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.
Quali sono dunque le novità del provvedimento?

Decreto Radiazioni Ionizzanti: il contenuto del Decreto 101/2020

Per comprendere il contenuto del Decreto è possibile consultare il Dossier della Camera: si tratta di un nuovo “testo unico” di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (da abrogare). In vista anche misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto a quelle “minime” della direttiva 2013/59/Euratom ed un aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e anche un nuovo “Piano nazionale radon”.
Non manca però anche un riferimento alla tutela ambientale: previsto il rafforzamento e l’ottimizzazione della protezione dell’ambiente e il trasporto di rifiuti radioattivi.

Perché il recepimento della direttiva sulle radiazioni ionizzanti?

Il termine per il recepimento della direttiva 2013/59 è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l’Italia risulta avviata la procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la messa in mora formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un parere motivato chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, ed infine, il 25 luglio 2019, a deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per mancato recepimento, in quanto, come si legge nel comunicato, alla data del 25 luglio 2019 “le autorità italiane non hanno adottato alcuna legge di recepimento della direttiva, o comunque non la hanno notificata alla Commissione”.
La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l’esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Decreto Radiazioni Ionizzanti: Un testo unico di riordino e semplificazioni in materia di radiazioni

I principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega prevedono (comma 1 dell’articolo 20):
La Bozza di Decreto legislativo prevede l’introduzione delle modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della citata direttiva 2013/59/Euratom, assicurando anche il coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione (lettera a)). In particolare, un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione (e semplificazione) della normativa di settore con l’abrogazione espressa dello stesso D.Lgs. n. 230 e delle altre disposizioni di settore incompatibili, e, in particolare, del D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, e del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52.

La protezione dell’ambiente nel D.Lgs. n.101/2020

Tra i criteri della delega anche il rafforzamento e l’ottimizzazione della protezione dell’ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom), fermo restando quanto previsto dall’articolo 104 del D.Lgs. n. 230 del 1995 in materia di controllo sulla radioattività ambientale1 (lettera b)).

Il decreto prevede anche:

  • la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti (lettera c));
  • la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto (lettera d).

La protezione dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti

Se già previste dalla normativa nazionale vigente, la bozza di decreto prevede il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom (lettera e)) e la revisione – con riferimento alle esposizioni mediche – dei requisiti circa le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l’adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose (lettera f)).

I requisiti dei professionisti in radioprotezione

Per quanto riguarda i professionisti della radioprotezione, fra i criteri si prevede:

  • l’introduzione (lettera f) citata) di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche, con particolare riferimento al medico, all’odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica (per le esposizioni in oggetto) in accordo con i requisiti nazionali;
  • l’aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del citato D.Lgs. n. 230 del 1995 (lettera g)).

Decreto radiazioni ionizzanti: processi, controlli e sanzioni

Spicca poi fra i criteri di delega
• La razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi (lettera h));
• la garanzia, nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche (lettera i));
• la revisione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio amministrativo e penale, “al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni” (lettera l));
• la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell’ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (lettera m)).

Decreto Radiazioni ionizzanti: le novità per la sorveglianza sanitaria

Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede che:

  • il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore;
  • informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto;
  • la sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro;
  • gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

Adozione del piano Radon

Infine, si segnala l’adozione di un nuovo “Piano nazionale radon” che, “sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri”, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione – attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse – e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate (lettera n)). Il Piano nazionale Radon fu predisposto nel 2002 da una Commissione del Ministero della salute, come piano pluriennale di prevenzione, coordinato a livello nazionale, per azioni volte alla riduzione del rischio connesso all’esposizione della popolazione italiana al radon, (come previsto dall’Accordo tra Ministro della salute, regioni e province autonome sul documento “Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati” del 27 settembre 2001).
Successivamente, nel 2005, la Direzione per la prevenzione sanitaria del Ministero della salute, insieme al Centro nazionale di prevenzione delle malattie, ha avviato un progetto che, rispetto al predetto Piano, si concentra sulla riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia.

Per approfondire sul rischio Radon

InSic suggerisce il volume di EPC editore

Il rischio RADON negli ambienti di vita e di lavoro
Guida pratica alla misurazione e agli interventi di prevenzione e riduzione alla luce del nuovo D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101

Per approfondire sulle radiazioni ionizzanti

Agenti fisici: articoli di approfondimento

InSic suggerisce la consultazione dei seguenti articoli di approfondimento sulla rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro (scopri come abbonarti).

Rivista Ambiente e Sicurezza sul LavoroMar/Apr2022Campi elettromagnetici ed impatto ambientale: aspetti normativi, limiti di esposizione e principio di precauzioneL. Giuliani, M. Rogante, P.M. Putti, R. Saggini
Ambiente e SicurezzaGen/Feb2022La gestione degli scarichi radioattivi liquidi: come valutare l’esposizione dei lavoratori degli impianti di depurazione acque superficialiGian Marco Contessa, Marco D’Arienzo
Ambiente e SicurezzaOttobre2021Rischio esposizione al Radon: normativa applicabile e valori di riferimentoAlessandro Zuco
Ambiente e SicurezzaSettembre2020Radiazioni ionizzanti: ecco il nuovo Testo Unico di riferimento per la protezione dei lavoratori espostiGian Marco Contessa

Redazione InSic

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