Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

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Con Decreto interministeriale 22 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2018, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Ciò non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità, conferma il Ministero. Resta salvo anche il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo delle attività lavorative sopra citate.
Il DIM 22/01/2019 abroga il precedente decreto in materia (DIM del 4 marzo 2013) ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 13/2/2019).

Segnaletica: nuovi obblighi per il datore di lavoro nel DM 22 gennaio 2019

In base alle previsioni dell’art. 2 i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I al DIM 22/1/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nell’allegato.
L’adozione di questi criteri va poi documentata nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n.81/2018.
L’art. 3 del DIM 22/1/2019 richiede ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, di apprestare adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, relativamente alle nuove procedure. Gli stessi datori devono mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n.81/2018.

Indumenti e veicoli operativi: DIM 22 gennaio 2019

Gli indumenti ad alta visibilità, che non possono più essere di classe 1, devono:
• rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471
• essere di classe 3, per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D
• essere di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’art. 2, comma 3, del Codice della strada.

Quanto ai veicoli operativi (art.38 Codice Strada e di cui al DPR n.495/1992) devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
La segnaletica della zona di intervento deve rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

Statistiche infortuni e aggiornamento delle procedure

Il Decreto prevede inoltre (art.5) che entro 180 giorni (dall’entrata in vigore del decreto) la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro definisca i criteri e le modalità della raccolta e analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative.
I dati saranno utili all’aggiornamento almeno triennale delle procedure del DM 22/1/2019.

Riferimenti normativi:

DECRETO 22 gennaio 2019 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (19A00867)
(GU n.37 del 13-2-2019)

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Redazione InSic

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