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Qual è la differenza tra infortunio e malattia professionale?

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Infortunio e malattia professionale. Cosa sono e quali sono le differenze fra questi due eventi che comportano una lesione dell’integrità fisica e psichica del lavoratore? Quali sono le tutele apprestate da INAIL?

Che cos’è l’infortunio sul lavoro

Per identificare gli eventi assicurati ci si deve riferire al disposto dell’art. 2 del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro, dove si specifica che l’assicurazione comprende:
” …tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Pertanto possiamo considerare come elementi costitutivi dell’infortunio lavorativo: l’involontarietà, la causa violenta, l’occasione di lavoro e il danno lavorativo.

Causa violenta

In genere la causa violenta rappresenta il fattore che consente di distinguere gli infortuni sul lavoro dalle malattie professionali. Negli infortuni sul lavoro la causa consiste in un’azione rapida, concentrata nel tempo, equivalente massimo ad un turno lavorativo (di norma di 8 ore); al contrario nella malattia professionale la causa per definizione agisce in maniera lenta e prolungata nel tempo, in alcuni casi anni o decenni, come ad esempio per i tumori professionali (il mesotelioma pleurico può insorgere anche dopo un periodo di latenza di oltre trent’anni dall’esposizione lavorativa a fibre di amianto).

Evento improvviso

L’infortunio sul lavoro si caratterizza quindi per essere un evento improvviso, che agisce con una “certa intensità temporale”.
L’infortunio non può pertanto essere definito sulla base della sola conoscenza della causa lesiva: ad esempio, l’esposizione a una sostanza chimica presente nell’ambiente lavorativo può determinare, a seconda delle modalità di azione, una “intossicazione acuta” (infortunio sul lavoro) o una “intossicazione cronica” (che si configura in una malattia professionale).

Il danno

L’infortunio lavorativo può determinare un danno, di diversa natura ed entità, che può esitare nell’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o nell’inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni (limite di tempo minimo necessario perché scatti l’indennizzabilità INAIL).

Che cos’è l’inabilità permanente

L’inabilità permanente è la condizione dell’individuo che ha subito una menomazione che determina:
la perdita totale (inabilità permanente assoluta) o

  • la diminuzione (inabilità permanente parziale) per tutta la vita della “attitudine al lavoro” come conseguenza di un infortunio o una malattia professionale, secondo quanto disposto dal D.P.R. 1124/65.
  • Per gli eventi infortunistici accaduti dopo il 25/07/2000 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale che ha emanato la nuova tabella delle menomazioni) vale il sistema di valutazione del danno biologico previsto dal D.Lgs. 38/2000.

Che cos’è la malattia professionale

Si considerano malattie professionali quelle connesse causalmente e direttamente all’esposizione lavorativa a fattori di rischio. Questi fattori, agendo in maniera lenta e prolungata nel tempo, possono determinare effetti cronici che si manifestano come alterazioni psico-fisiche di tipo transitorio o permanente.
L’alterazione psico-fisica, derivante da una malattia professionale, può regredire o stabilizzarsi ed assumere un significato di danno biologico suscettibile di indennizzo INAIL.
Per le denunce successive al 25/7/2000, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 38/2000: con “una tantum” se supera il 6%, con rendita se supera il grado del 15%. Per le malattie professionali denunciate prima di tale data continuano ad essere valide le norme di cui al DPR 1124/65 che prevedono l’indennizzabilità soltanto per riduzioni dell’attitudine al lavoro uguali o superiori al 11%.
La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo consolidato profonde modificazioni nella concezione delle malattie professionali con notevoli riflessi sul sistema di tutela previdenziale.

Infortunio e malattia professionale: le tutele INAIL

L’INAIL tutela il lavoratore contro il danno psico-fisico (danno biologico) e le sue conseguenze economiche (danno patrimoniale) che derivano da infortuni e malattie professionali. Il sistema assicurativo ha carattere obbligatorio e le prestazioni erogate, di natura economica o sanitaria, sono automatiche in quanto connesse alla costituzione, anche di fatto, del rapporto di lavoro.
Il sistema assicurativo copre anche gli eventi fortuiti e legati a colpa del lavoratore.
A fronte del pagamento dei contributi assicurativi il Datore di Lavoro è esonerato dalla responsabilità civile connessa agli eventi lesivi subiti dai lavoratori, a condizione che non siano stati commessi reati in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Misure di prevenzione e protezione di infortuni e malattie professionali: gli obblighi del datore di lavoro

Il Datore di Lavoro deve adottare tutte le misure di prevenzione primaria e di contenimento dei rischi, quando non sia possibile un’eliminazione degli stessi; lo fa utilizzando gli accorgimenti e le tecnologie resi disponibili dalle conoscenze tecniche del momento. Eventuali accertate violazioni delle norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro che abbiano determinato, o concorso a determinare, o anche solo a non impedire l’infortunio o la malattia professionale, possono comportare azioni di rivalsa da parte dell’istituto assicuratore.

La copertura assicurativa per infortunio e malattia professionale

Tutte le attività che comportano un rischio lavorativo, in genere correlato ai lavori svolti con macchine, impianti ed utensili usati in ambito agricolo e industriale, o altre categorie di attività regolamentate da regimi speciali, sono soggette al sistema di copertura assicurativa per l’indennizzo dei danni conseguenti agli eventi lesivi.

Per approfondire gli aspetti legati alla Gestione dell’infortunio da parte di INAIL, suggeriamo la pagina di consultazione dell’istituto per la Gestione Infortunio e la Gestione Malattie Professionali

Malattie professionali: per approfondire

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