DVR

Cos’è il DVR e chi ne è responsabile: tutto quello che devi sapere sulla valutazione del rischio sul lavoro

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Il DVR è il documento che il datore di lavoro è obbligato a redigere a conclusione della valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro. In questo articolo analizziamo: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi, cosa deve contenere, chi lo redige, a quali criteri deve rispondere, in quali casi è previsto il suo aggiornamento.

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR, redatto a seguito della valutazione dei rischi, è un obbligo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è quello di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per la salvaguardia dei lavoratori e delle loro condizioni nei luoghi in cui svolgono la loro attività.

DVR significato

Con l’acronimo DVR si fa riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi, conseguente alla valutazione dei rischi lavorativi, che va effettuata ai sensi degli artt. 15, comma 1, lett. a) e 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.

DVR aziendale

Sulla base degli esiti della valutazione si stabilisce a quali obblighi si deve successivamente adempiere. Fermo restando l’obbligo di attenersi alle varie disposizioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, è lo stesso datore di lavoro che, in base alla propria valutazione, definisce la portata delle misure di miglioramento da mettere in atto in azienda.

Il DVR è obbligatorio?

Il documento di valutazione dei rischi, redatto dopo la valutazione, è previsto dall’articolo 28 del Testo Unico e costituisce un obbligo non delegabile del Datore di lavoro.

L’allegato I del D.Lgs. 81/08 riporta l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi ed elaborare il DVR. In caso di inadempienza scatta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

DVR: chi lo fa?

Con riferimento alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, l’art. 29 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che (co. 1):

Cos’è la Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è l’analisi globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione così effettuata deve essere elaborata nel documento di valutazione dei rischi, previsto all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono infatti:

  • la valutazione di tutti i rischi,
  • l’eliminazione o la riduzione dei rischi
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è di meno o non lo è.

Il decreto legislativo n. 81/08 dedica un’intera Sezione del Capo III del primo Titolo a questo tema e specifica:

  • l’oggetto della valutazione dei rischi (art. 28);
  • la modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29);
  • i modelli di organizzazione e gestione (art. 30).

Valutazione dei rischi sul lavoro: definizione

Per valutazione dei rischi, si intende la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi” per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività. La valutazione dei rischi è finalizzata a:

  • individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione
  • elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. Q).

Come si effettua la VdR?

La Valutazione dei rischi è disciplinata dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e deve comprendere tutti i rischi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari:

  • stress lavoro correlato
  • lavoratrici in stato di gravidanza
  • differenze di genere, età e provenienza
  • specifica tipologia contrattuale
  • rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri

Quali fasi comprende?

Il processo di valutazione dei rischi comprende più fasi:

  • Identificazione dei pericoli e dei relativi fattori di rischio
  • Individuazione dei possibili eventi incidentali associati ai pericoli
  • Quantificazione e stima del rischio
  • Valutazione del rischio, ovvero confronto con livelli di accettabilità.

Dove deve essere custodito il DVR?

Il documento è custodito (art. 29, comma 4) presso l’azienda ovvero l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi; il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia di tale documento (art. 18, comma 1, lett. o)), anche su supporto informatico. Questi deve consultarlo esclusivamente in azienda.

Le indicazioni per la tenuta della documentazione sono riportate nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/08 il quale stabilisce che è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione.

La modalità di gestione della documentazione deve garantire che:

  • l’accesso sia consentito solo ai soggetti abilitati dal datore di lavoro
  • la validazione delle informazioni inserite consentita solo alle persone responsabili
  • le operazioni di validazione dei dati siano riconducibili alle persone che le hanno effettuate
  • le informazioni di modifica siano aggiuntive a quelle memorizzate
  • sia possibile la riproduzione su stampa delle informazioni contenute in memoria
  • le informazioni siano conservate su due distinti supporti informatici
  • siano previste implementazioni di programmi di protezione e controllo del sistema
  • esista una procedura che descriva le operazioni necessarie per la gestione del sistema

Se l’attività del datore di lavoro e articolata su più sedi, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica. La documentazione deve essere custodita nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

La data certa nel DVR

Il DVR deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa.

Nel caso si scelga la predisposizione di un documento cartaceo, la data certa può oggi essere attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro; nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del:

  • responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
  • medico competente, ove nominato (si ritiene che la sottoscrizione debba essere autografa e contestuale).

Ovviamente, per garantire la data certa a tutto il documento, lo stesso deve essere predisposto in un corpo unico.

Nel caso di documento informatico dovranno trovare applicazione le procedure specificate per i supporti informatici di cui all’articolo 53 del Testo Unico di Sicurezza. Un servizio di posta elettronica certificata (PEC) fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della consegna di documenti informatici.

Come si fa documento di valutazione dei rischi?

Non esiste uno schema ufficiale e riconosciuto per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; l’esistenza di modelli andrebbe contro l’esigenza di una documentazione specifica, modellata sulle caratteristiche dell’azienda.

Il D.Lgs. 106/2009 ha comunque introdotto al comma 2 dell’art. 28 una nota importante ai fini della stesura del DVR: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

Che cosa contiene il Documento di Valutazione dei Rischi?

L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 fornisce le indicazioni sui contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR, predisposto in forma cartacea o su supporto informatico e posto in data certa, deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione dei nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei vari titoli del D.Lgs. 81/2008.

Quando va aggiornato il DVR?

La rielaborazione della valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori oppure
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione oppure
  • a seguito di infortuni significativi oppure
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il piano programmatico degli eventi

Il Piano “programmatico degli eventi” in materia di salute e sicurezza del lavoro è uno “scadenzario delle misure da implementare e delle attività da svolgere” in azienda. Alcune già obbligatorie, altre come opportunità di investimento e attività di miglioramento.

Si tratta del “Piano di miglioramento aziendale” che deve accompagnare il DVR (o essere esterno al DVR) e che deve essere verificato e approvato nella Riunione Periodica. Le iniziative dovrebbero essere correlate ai rischi del lavoro e alle principali attività di pericolo presenti in azienda.

Cosa va inserito nel piano programmatico eventi?

Nel Piano vanno inserite tutte le attività che si vogliono realizzare individuando, nel periodo normalmente di sei mesi un anno, una data di chiusura.

Per essere completo ed efficace il Piano deve contenere:

  • i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure
  • le risorse impiegate per la realizzazione degli interventi
  • la priorità dell’azione e un momento intermedio di verifica dell’avanzamento delle attività.

Il Piano, condiviso, viene sottoscritto dalle parti interessate (in particolare dal DL, RLS, RSPP, MC, eventualmente se opportuno anche Responsabili e Preposti) e tenuto agli atti.

Il Piano andrà verificato alla chiusura per misurarne l’efficacia raggiunta.

Il DVR in breve

  1. Cos’è il DVR e cosa deve contenere?

    Secondo quanto stabilito dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; un’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI scelti a valle della valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere; l’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS o del RLST e del Medico competente; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

  2. Chi ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?

    Il datore di lavoro è il soggetto obbligato ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR) previsto dall’articolo 28. Tali attività non sono delegabili.

  3. Entro quali termini va redatto il DVR?

    In caso di costituzione di nuova impresa, il comma 3-bis dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 indica che: “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.

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