Albo Gestori, trasporto rifiuti transfrontalieri: iscrizione in Categoria 6. La modulistica – Aggiornamenti

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Il Comitato Gestori con Delibera n. 8 del 28 luglio 2021 approva la nuova modulistica per il rinnovo dell’ iscrizione nella categoria 6, che riguarda imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Questa Modulistica riguarda le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’unione europea ed il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di un altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano o in altro Stato dell’Unione europea.

Con successiva Delibera n.13/2021 del 14 dicembre 2021, il Comitato ha prodotto anche la Modulistica per il rinnovo, tramite modalità telematica, dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea.
Queste imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea e il cui legale rappresentante sia
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea dovranno presentare la domanda di rinnovo alla categoria 6 utilizzando il modello di cui all’allegato “A” alla Deliberazione 13/21, parti 1, 2 e 3. Necessaria la traduzione giurata in lingua italiana e legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.

Come iscriversi alla Categoria 6 – Deliberazione 3/2016

Nella Deliberazione n.3/2016 del 13 luglio il Comitato Gestori detta criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6, ovvero imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, in vigore dal 15 ottobre 2016. Dalla data di entrata in vigore della deliberazione sono abrogate le precedenti deliberazioni n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012.

L’obbligo di iscrizione alla categoria 6 per trasportatori di rifiuti

L’obbligo dell’iscrizione è fissato con D.Lgs. n.152/2006 (art. 194 comma 3) e la categoria 6, in particolare, è stata istituita dall’articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo).
La Deliberazione n.3/2016 intende individuare la dotazione minima di veicoli di cui le imprese devono disporre, in relazione alla classe d’iscrizione, e gli importi relativi alla capacità finanziaria delle stesse imprese. Salvo in ogni caso l’obbligo di disporre della più ampia dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.

La domanda di iscrizione alla categoria 6 Albo Gestori

L’art.1 della Deliberazione n.3/2016 sulle Procedure di Iscrizione richiede alle imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 6 di presentare domanda, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato. Rimanda poi al modello di domanda d’iscrizione di cui all’allegato “A”.

Requisiti minimi per l’ingresso in categoria 6 per operatori transfrontalieri di rifiuti

L’Art. 2 rimanda per i requisiti minimi alla dotazione minima di veicoli e personale individuata nell’allegato “B” sulla base della portata utile complessiva dei veicoli in relazione alle quantità dei rifiuti previste dalle classi d’iscrizione
L’articolo 3 fa invece riferimento alla capacità finanziaria degli iscritti che risulta soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo. Il requisito è dimostrato mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C”.
Quanto al Responsabile tecnico, l’art. 4 stabilisce di fare riferimento al legale rappresentante dell’impresa in attesa di specifiche determinazioni sui criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario.

La domanda di iscrizione alla categoria 6 dell’Albo Gestori

Infine, in base all’art.5 si richiede che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione presentino alla Sezione regionale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del DM n.120/2014 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (che entra in vigore il 15 ottobre 2016) e continuino ad operare sulla base della ricevuta d’iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale.
La Sezione regionale dovrà attestare la presentazione della domanda di iscrizione entro il termine di 120 giorni tramite la ricevuta (prevista all’allegato “D” della Deliberazione n.3/2016). Dalla data di entrata in vigore della deliberazione, la presentazione delle domande di variazione dell’iscrizione viene subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione.

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Redazione InSic

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