L’ISPRA Approverà linee guida specifiche per garantire l’esecuzione delle procedure stesse su base omogenea in tutto il territorio nazionale. Previsto (all’art. 1) l’integrazione e aggiornamento delle procedure con appositi decreti ministeriali.
Le procedure di garanzia di qualità
Le procedure di garanzia di qualità finalizzate a verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente, e le procedure di approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria sono regolati dal D.Lgs. n.155/2010 (“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”) che opera attraverso specifici decreti ministeriali di esecuzione.
L’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. n.155/2010 assicura la realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l’ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e con accuratezza conosciute, nonché le attività di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi.
In base all’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010 i gestori delle stazioni di misurazione devono rispettare le procedure di garanzia di qualità (prospettate al comma 1 dell’art. 17) e partecipare ai programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ed applicare le eventuali correzioni prescritte sulla base di tali programmi. A loro volta (art. 17 comma 4), i laboratori nazionali di riferimento organizzeranno, con una adeguata periodicità, programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare i gestori delle stazioni di misurazione.
Il contributo di ISPRA
Nel decreto 30/3/2017 si ricorda che l’ISPRA ha già adottato e sottoposto al Ministero dell’ambiente, nel corso del 2014, il manuale n. 108/2014 «Linee guida per le attività di assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le reti di monitoraggio per la qualità dell’aria ambiente, ai sensi del decreto legislativo n. 155/2010 come modificato dal decreto legislativo n. 250/2012», richiesto ai fini della predisposizione del decreto 30/3/2017.
Il manuale contiene gli elementi resisi utili a definire, mediante decreto, le procedure di garanzia di qualità finalizzate a verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente.
A tal proposito si precisa che, in caso di successivi sviluppi tecnici e normativi in materia, il Ministro dell’ambiente potrà adottare, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.155/2010, ed avvalendosi del supporto tecnico dell’ISPRA, ulteriori decreti per integrare e per aggiornare le procedure di garanzia di qualità finalizzate a verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente.
Si stabilisce poi nel decreto che
– i criteri diretti a garantire l’applicazione delle procedure di garanzia di qualità su base omogenee saranno individuati con apposite linee guida dell’ISPRA;
– la definizione delle procedure di approvazione degli strumenti di campionamento e di misura della qualità dell’aria sarà demandata ad un successivo decreto (approvato ai sensi del D.Lgs. n.155/2010).
L’attuazione della Direttiva Aria ambiente: il D.Lgs. n.155/2010
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa», è stato modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 che sostituisce le disposizioni previgenti di attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria, istituendo in tal modo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente.
A sua volta, in europa la recente direttiva della Commissione europea 2015/1480/UE del 28 agosto 2015 ha modificato le direttive europee 2004/107/CE e 2008/50/CE anche in relazione ad alcuni aspetti inerenti alle procedure di garanzia di qualità, richiedendo un aggiornamento della normativa nazionale su quest’ultime.
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