Campo di applicazione
Il regolamento contenuto nel DPR si applica alle PMI (indicate all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Non riguarda i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.
Presentazione dell’AUA
Per quanto riguarda l’Autorizzazione ambientale, essa viene regolata nello specifico all’Articolo 3 del DPR che obbliga i gestori degli impianti a presentare domanda di Autorizzazione al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
È fatta salva la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale.
Durata e uso dell’AUA
L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
I gestori degli impianti possono non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.
Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’articolo 20 del Codice Ambiente, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del Codice ambiente, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.
Rilascio e rinnovo dell’AUA
L’articolo 4 regola la Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale: la domanda va presentata alla al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente. Nella domanda che contiene gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. All’Articolo 5 si parla del Rinnovo dell’Autorizzazione, che deve avvenire con Istanza al Suap sei mesi prima della scadenza. All’articolo 6 si parla dell’ipotesi che avvengano Modifiche dell’attività o dell’impianto: il gestore deve darne comunicazione all’Autorità e nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica. Nel caso di modifica sostanziale, l’Autorità competente nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordinerà al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione; comunque le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l’obbligo di effettuare la comunicazione.
L’Articolo 7 permette al Gestore di aderire tramite il SUAP all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte V del Codice Ambiente, nelle more dell’adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall’articolo 272, comma 2, i gestori degli stabilimenti interessati potranno comunicare tramite il SUAP la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell’Allegato I al DPR 59/2013, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all’adozione della pertinente disciplina regionale.
Monitoraggio dell’AUA
All’Articolo 9 si parla poi del Monitoraggio annuale predisposto dalle Autorità competenti (Ministero Ambiente, MISE, Ministero per la PA e semplificazione in raccordo con la Conferenza Unificata) che ricade sul numero delle domande presentate al SUAP, sui tempi impiegati per l’istruttoria, per l’invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché sul rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi
Procedimenti ambientali aperti
Nell’articolo 10 si ricorda che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi al momento dell’avvio dei procedimenti stessi e l’AUA può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito
È prevista l’emanazione di un prossimo decreto interministeriale che adotterà un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale: sino alla sua adozione le domande per l’ottenimento dell’AUA seguono le procedure descritte all’Articolo 4 del DPR 59/2013.
Modifiche al Codice Ambiente
Segnaliamo che il DPR apporta modifiche al Codice Ambiente, abrogando alcuni passi dell’articolo 269( Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti), 272 (Impianti e attività in deroga) e 281 (Disposizioni transitorie e finali).
Per saperne di più
Per approfondire sull’AUA suggeriamo l’articolo di D.Campo,“Adempimenti, arriva l’Autorizzazione unica ambientale”, pubblicato sulla Rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro, e disponibile in formato PDF allegato alla notiziaInoltre, l’Istituto Informa (Gruppo EPC), organizza il convegno:
AUA – La nuova autorizzazione unica ambientale
D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 (G.U. 29/05/2013)
Roma, 8 luglio 2013
Allegati
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